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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22857/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione della sentenza di merito in punto di affermazione di responsabilità, contestando sia la prova dell'elemento oggettivo sia quella dell'elemento soggettivo; la Corte di cassazione rileva però che la censura era generica, sostanzialmente riproduttiva delle doglianze già svolte in appello e, soprattutto, mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Con gli ulteriori due motivi ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto relativa alla ricettazione e delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto tali doglianze prive di specificità e comunque manifestamente infondate, osservando che il diniego dell'attenuante speciale può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, e che per le generiche occorrono elementi positivi specificamente dedotti dalla parte interessata, non essendo sufficiente una richiesta generica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e volto a sollecitare una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibili e manifestamente infondati i motivi relativi al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, richiamando la motivazione dei giudici di merito sulla non particolare tenuità del fatto, anche in ragione del valore del bene ricettato, e sull'assenza di elementi positivi per concedere le generiche. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; la loro mancanza determina l'inammissibilità e va valutata anche in senso estrinseco, quando il ricorso si limiti a reiterare censure già disattese o a prospettare una rivalutazione del merito.

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 62-bis cod. pen.

    L'ipotesi attenuata per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva del fatto, comprensiva di modalità dell'azione, personalità dell'imputato e valore della res; il mancato riconoscimento può essere motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche presuppongono elementi positivi da allegare specificamente da parte dell'interessato; per il diniego è sufficiente il richiamo all'assenza o alla mancata deduzione di tali elementi.

  • art. 133 c.p.

    non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale, prenda in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

    Nel diniego dell'attenuante speciale non occorre un esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente la considerazione di quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico sia nel contenuto sia nel confronto con la motivazione impugnata; sono inammissibili le censure meramente apparenti, generiche o sovrapponibili a quelle già respinte in appello.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle fonti di prova né una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che si indichi uno specifico e decisivo travisamento della prova.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in materia di ricettazione può essere sorretto da una motivazione che valorizzi gli elementi essenziali del caso concreto, senza necessità di esaminare in modo diffuso tutti i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Le attenuanti generiche richiedono allegazioni positive specifiche da parte dell'imputato; in mancanza, il giudice può legittimamente negarle richiamando l'assenza di elementi favorevoli da valorizzare.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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