Ordinanza n. 3478/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del 13.7.2021, notificato in data 29.7.2021, con cui viene rigettata la richiesta di cittadinanza italiana K10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della cittadinanza italiana adottato con decreto ministeriale del 13 luglio 2021
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale notificato il 29 luglio 2021, con cui è stata rigettata la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Nella camera di consiglio istruttoria, convocata nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, la parte ha chiesto il rinvio della trattazione in attesa della conclusione di un procedimento penale pendente. Dal testo non emergono ulteriori motivi di ricorso né contestazioni specifiche rivolte al diniego ministeriale.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza. Ha ritenuto che la richiesta di rinvio per attendere la conclusione del procedimento penale non rientrasse tra gli eccezionali motivi idonei a giustificare il differimento della trattazione, richiamando il divieto di rinvio previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per le determinazioni di competenza in vista della calendarizzazione dell'udienza di merito.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
il rinvio, salvo "eccezionali motivi", [è] vietato
La disposizione è richiamata quale base del divieto di differimento della trattazione, salvo la ricorrenza di motivi eccezionali.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
il rinvio, salvo "eccezionali motivi", [è] vietato
La disposizione è richiamata congiuntamente all'art. 72-bis c.p.a. per escludere il rinvio richiesto dalla parte nell'ambito della camera di consiglio istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
Il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, il rinvio della trattazione è ammesso soltanto in presenza di motivi eccezionali; la mera esigenza di attendere la conclusione di un procedimento penale pendente non integra, di per sé, tale presupposto.
- Quando la camera di consiglio abbia finalità istruttoria e organizzativa, limitata alla verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere, della completezza dell'istruzione e della regolarità del deposito telematico, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del tribunale per le determinazioni necessarie alla calendarizzazione dell'udienza di merito senza definire la controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 90/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 91/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 92/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →