Sentenza del 21/03/2017 n. 3212 - Comm. Trib. Prov. Catania
Accertamento con adesione -Sospensione termini - Preclusa la valutazione della condotta del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti dell'istanza di accertamento con adesione. L'istanza determina la sospensione dei termini per proporre ricorso contro l'avviso di accertamento. Il giudice tributario non è però tenuto a valutare il contenuto dell'istanza né la condotta tenuta dal contribuente durante il procedimento di adesione, poiché nessuna norma gli attribuisce tale obbligo. Una diversa soluzione rimetterebbe la rilevanza di tali elementi alla discrezionalità e alla sensibilità del singolo giudice.
La decisione
È stata affermata la regola secondo cui la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto legale di sospendere i termini per l'impugnazione dell'avviso, senza imporre al giudice una valutazione del contenuto dell'istanza o del comportamento del contribuente nella fase di adesione. La decisione si pone in conformità con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 140 del 15 aprile 2011 e in contrasto con la precedente CTR Torino n. 54/15.
Norme richiamate
Art. 6 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione dei termini per impugnare l'avviso di accertamento. La norma non impone al giudice tributario di esaminare il contenuto dell'istanza o la condotta del contribuente nel corso del procedimento di adesione.
Massime di principio
- L'istanza di accertamento con adesione produce la sospensione dei termini per ricorrere come effetto legale, senza necessità di dimostrare specifiche ragioni o l'effettivo svolgimento di una trattativa.
- Il contribuente deve comunque rispettare il termine residuo per impugnare l'avviso dopo la sospensione, poiché la sospensione non elimina né proroga indefinitamente il termine di ricorso.
- In assenza di una specifica previsione normativa, il giudice tributario non deve valutare il merito dell'istanza di adesione né il comportamento del contribuente durante la procedura per decidere sulla controversia.
- La rilevanza processuale dell'istanza deriva principalmente dai suoi effetti normativi sui termini, non dall'esito delle trattative o dalla condotta delle parti.
- Le valutazioni sul comportamento del contribuente non possono essere introdotte caso per caso sulla base della discrezionalità del giudice, se non sono previste dalla legge.
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