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Sentenza

Sentenza n. 572/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - della determinazione del Comune di San Felice Circeo n. 9/2025 del 18 luglio 2025, avente ad oggetto “Parere contrario alla richiesta prot. 0039039 del 18.12.2024 di Permesso di Costruire un villino bifamiliare e un villino unifamiliare su lotto di terreno distinto al Nuovo Catasto Terreni del Comune di San Felice Circeo al foglio n. 32 particella 1116 - 1118 (ex 266)”; - della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di San Felice Circeo ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, relativa alla richiesta di permesso di costruire un villino bifamiliare e un villino unifamiliare su di un lotto di terreno sito in San Felice Circeo via Terracina, Foglio n. 32, particella 1116 - 1118 (ex 266), assunta il 14 aprile 2025 e sottoscritta digitalmente il 15 aprile 2025 dal Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia, Tutela Ambientale e Patrimonio; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Giustizia amministrativa202500865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire, formalizzato mediante parere contrario, per la realizzazione di un villino bifamiliare e di un villino unifamiliare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale n. 9/2025, nonché la comunicazione di avvio e preavviso di rigetto, con cui il Comune aveva respinto la richiesta di permesso di costruire ritenendo ostativo il frazionamento catastale del 2011 della particella originaria n. 266 nelle particelle n. 1116, 1117 e 1118, in asserito contrasto con la delibera consiliare n. 17/2009, che vietava il frazionamento finalizzato alla realizzazione di più di tre unità immobiliari. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale; difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere il Comune esaminato che il frazionamento era stato eseguito proprio per adempiere a prescrizioni precedentemente imposte dallo stesso Comune ai fini del rilascio di un titolo edilizio e che la particella n. 1117 era stata ceduta gratuitamente all'ente per parcheggio e verde pubblico; contraddittorietà del diniego rispetto alla precedente delibera consiliare n. 126/2010 e alla determina n. 30/2011, con cui il Comune aveva subordinato l'assenso edilizio all'esecuzione del medesimo frazionamento; erroneità della motivazione, poiché il progetto riguardava complessivamente non più di tre unità abitative e risultava quindi compatibile con la delibera n. 17/2009.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha annullato la determinazione comunale n. 9/2025. Ha ritenuto fondati congiuntamente tutti i motivi. In primo luogo, il Comune ha violato l'art. 10-bis l. 241/1990, limitandosi ad affermare in modo apodittico che le osservazioni del privato non erano idonee a superare la preclusione prevista dalla delibera n. 17/2009, senza esplicitare le ragioni per cui non rilevassero le circostanze dedotte. Sebbene l'amministrazione non debba confutare analiticamente ogni argomento del privato, la motivazione deve rendere percepibili le ragioni fondamentali del mancato accoglimento delle osservazioni, così da assicurare un contraddittorio procedimentale effettivo e non meramente formale. È stato inoltre ravvisato un autonomo difetto di istruttoria e motivazione, poiché il Comune non ha considerato la finalità del frazionamento, la cessione della particella n. 1117 per opere di urbanizzazione e la concreta configurazione delle particelle residue. Il diniego si è limitato a richiamare il contrasto catastale con la delibera del 2009 senza ricostruire l'iter logico della decisione né spiegare l'irrilevanza delle risultanze documentali. Il Collegio ha poi rilevato la contraddittorietà del provvedimento rispetto ai precedenti atti comunali, non annullati in autotutela, che avevano ritenuto il frazionamento necessario per l'assenso edilizio. Tale contrasto, non giustificato dall'amministrazione, integra una figura sintomatica di eccesso di potere. Infine, la delibera n. 17/2009 consentiva il frazionamento purché non fosse finalizzato alla realizzazione di più di tre unità immobiliari; il progetto presentato riguardava un villino bifamiliare e uno unifamiliare, per complessive tre unità, sicché dal diniego non emergeva alcuna effettiva incompatibilità con la disciplina comunale. Il mancato adempimento del Comune agli ordini istruttori è stato valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e dell'art. 116 c.p.c., anche in relazione all'onere di specifica contestazione dei fatti. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000, oltre oneri di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento finale negativo deve dare conto, almeno nelle ragioni essenziali, delle osservazioni presentate dall'interessato, esplicitando le ragioni del loro mancato accoglimento; il contraddittorio procedimentale non può ridursi a un adempimento formale.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento della parte che non adempie agli ordini istruttori, valorizzando nel caso concreto l'inadempimento del Comune.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Le parti sono tenute a fornire al giudice gli elementi di prova nella loro disponibilità e a contestare specificamente i fatti dedotti.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può valutare, secondo il prudente apprezzamento, il comportamento processuale della parte, compreso l'inadempimento agli ordini istruttori.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte assume rilievo nella valutazione giudiziale dei fatti di causa.

Massime di principio

  • In applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento finale negativo non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, ma deve comunque rendere percepibili le ragioni sostanziali per cui le osservazioni non sono state accolte; altrimenti il contraddittorio procedimentale si riduce a un adempimento meramente formale.
  • Il diniego di un titolo edilizio è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l'amministrazione richiama astrattamente una preclusione urbanistica senza esaminare la concreta finalità e gli effetti delle opere o degli adempimenti catastali contestati, né spiegare perché le risultanze documentali siano irrilevanti.
  • L'amministrazione incorre in contraddittorietà sintomatica di eccesso di potere quando, nella medesima vicenda, considera un determinato adempimento necessario per il rilascio di un titolo edilizio e successivamente lo qualifica, senza adeguata giustificazione e senza previo annullamento in autotutela degli atti precedenti, come causa ostativa al rilascio del titolo.
  • Una previsione comunale che vieta il frazionamento catastale finalizzato alla realizzazione di più di tre unità immobiliari non impedisce il frazionamento in sé quando il progetto edilizio prevede complessivamente non più di tre unità abitative; l'amministrazione deve motivare concretamente l'incompatibilità del progetto con la prescrizione.
  • L'inadempimento dell'amministrazione agli ordini istruttori del giudice può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., unitamente agli obblighi di contestazione e collaborazione processuale, quale elemento di conferma delle circostanze dedotte e non specificamente smentite.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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