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Sentenza

Sentenza n. 1989/2026 - Milano, Sezione 2

PER L'ESATTA OTTEMPERANZA della SENTENZA N. 2596/2024 DEL TRIBUNALE DI MILANO.

Giustizia amministrativa202501026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2596/2024, relativa al pagamento della carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2596/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il titolo giudiziale aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere euro 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale importo relativo alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Dedotta la perdurante inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza al pagamento delle somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori, degli oneri di registrazione e delle spese aventi titolo nella sentenza e degli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati quanto a misura e decorrenza secondo il giudicato e gli artt. 1283 e seguenti c.c. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo consente l'avvio dell'azione per il recupero coattivo nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La quantificazione degli interessi e del capitale residuo deve essere verificata secondo il titolo giudiziale e i parametri legali; i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti per l'amministrazione oltre tali limiti.

  • art. 150 disp. att. c.p.c.

    La sentenza posta in esecuzione prevedeva interessi legali e rivalutazione monetaria secondo tale disposizione dalla maturazione al saldo.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione delle spese a favore del difensore antistatario

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che dichiari di averle anticipate.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina l'onere relativo al contributo unificato, riconosciuto nella misura dovuta per il giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione all'obbligo di pagamento risultante dal titolo, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito già accertato dal giudicato, ma mira esclusivamente a consentirne il soddisfacimento; l'esatta misura del credito deve essere ricavata dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi elaborati dal creditore non vincolano l'amministrazione né il giudice dell'ottemperanza quanto al capitale residuo e agli interessi, che devono essere verificati in concreto nella misura e nella decorrenza previste dal titolo giudiziale e dalle disposizioni applicabili.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, l'azione di recupero coattivo di somme derivanti da un titolo esecutivo può essere intrapresa dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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