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Sentenza

Sentenza n. 141/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 769/2024, pubblicata il 19 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, RG n. 4039/2023.

Giustizia amministrativa202500096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 1.000,00 oltre interessi legali, condannando il Ministero alla relativa attivazione. La sentenza civile era passata in giudicato il 21 ottobre 2024 ed era stata notificata al Ministero il 20 aprile 2024. Il ricorso è stato notificato e depositato il 3 febbraio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni dello Stato. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza amministrativa. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, attribuendogli 60 giorni per provvedere e ponendo a carico dell'Amministrazione il compenso, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché ritenuta manifestamente iniqua nel particolare contesto dell'elevato numero di controversie riguardanti la Carta del docente e comunque non necessaria, in ragione della nomina del commissario ad acta, a prevenire ulteriori ritardi significativi. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto riconosciuto dal giudice civile alla docente e oggetto di esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114 comma 4, lett. e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di disporre la penalità di mora; nel caso concreto tale misura è stata negata perché ritenuta manifestamente iniqua e non necessaria, essendo stata nominata un'apposita figura commissariale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un'amministrazione statale quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e sono decorsi 120 giorni dalla sua notificazione, quale termine dilatorio previsto per le esecuzioni nei confronti dello Stato.
  • Accertati il giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di infruttuosa scadenza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate le circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o non necessaria a prevenire ulteriori ritardi significativi, anche in ragione dell'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Il compenso del commissario ad acta nominato per assicurare l'esecuzione del giudicato può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato anticipatamente, salvo conguaglio su motivata richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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