Sentenza del 27/09/2016 n. 354 - Comm. Trib. Prov. Como
Energia autoprodotta da scarti animali ¬- Autoconsumo - Esenzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento ad accisa dell'energia prodotta da scarti animali e utilizzata direttamente dal produttore. L'Ufficio aveva valorizzato il fatto che, nel processo di trasformazione, gli scarti diventassero un "prodotto energetico", ritenendo quindi applicabile l'articolo 21 del TUA. Il ricorrente sosteneva invece che dovesse essere considerata la particolare ipotesi dell'autoconsumo, favorita dalla normativa europea e nazionale perché consente di recuperare in modo efficiente ed ecologico un materiale che altrimenti costituirebbe un rifiuto, con connessi problemi di smaltimento e inquinamento.
La decisione
La tesi dell'Ufficio è stata disattesa. La sentenza ha riconosciuto la rilevanza dell'autoconsumo e ha ritenuto che, ai fini dell'esenzione, non fosse decisivo individuare il momento in cui gli scarti si trasformano in prodotto energetico, bensì verificare le concrete modalità di produzione e utilizzazione interna dell'energia. L'energia autoprodotta da scarti animali e destinata all'autoconsumo beneficia quindi dell'esenzione, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Norme richiamate
Articolo 21 del Testo Unico delle Accise (TUA)
L'Ufficio lo aveva richiamato per assoggettare ad accisa l'energia ottenuta dalla trasformazione degli scarti. La sentenza ne esclude un'applicazione automatica quando ricorre una distinta ipotesi di autoconsumo favorita dall'ordinamento.
Normativa comunitaria e nazionale sull'autoconsumo e sulle fonti energetiche da rifiuti o sottoprodotti
La disciplina attribuisce rilievo al recupero energetico e all'utilizzazione diretta dell'energia, valorizzando finalità di efficienza, economia circolare e riduzione dei problemi di smaltimento e inquinamento.
Massime di principio
- Quando l'energia è prodotta da materiali che altrimenti costituirebbero rifiuti o sottoprodotti e viene utilizzata direttamente dal produttore, occorre valutare prioritariamente la disciplina dell'autoconsumo, senza fermarsi alla sola qualificazione del materiale come prodotto energetico.
- L'applicazione dell'accisa non può essere ricavata automaticamente dal momento in cui il materiale acquisisce caratteristiche energetiche: sono determinanti la destinazione dell'energia e le concrete modalità di utilizzo.
- Per invocare l'esenzione è essenziale dimostrare l'effettivo autoconsumo, la connessione tra impianto di produzione e utenze utilizzatrici, la tracciabilità dei flussi energetici e il rispetto delle condizioni tecniche e documentali previste dalla normativa.
- La finalità di recupero ecologico ed efficiente di materiali residuali può orientare l'interpretazione della disciplina fiscale in senso favorevole all'esenzione, ma non elimina la necessità di verificare caso per caso i requisiti normativi.
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