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Ordinanza

Ordinanza n. 2912/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202301433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza di ottemperanza del TAR Sicilia n. 1140/2024, resa per l’attuazione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione lavoro, n. 361/2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 361/2021 del Tribunale di Marsala, Sezione lavoro. Dopo che il TAR, con sentenza n. 1140 del 29 marzo 2024, aveva ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni e nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, la ricorrente ha dedotto la perdurante mancata esecuzione e l’inerzia anche del Commissario, sollecitato con diffida notificata via PEC il 28 ottobre 2025. Con istanza notificata il 16 marzo 2026 e depositata il 26 marzo 2026 ha chiesto una penalità di mora a carico del Commissario e, in caso di ulteriore inadempimento, la sua sostituzione. Dopo l’ordinanza istruttoria n. 1491/2026, che aveva richiesto al Commissario una relazione dettagliata, la ricorrente ha ribadito che gli emolumenti derivanti dalla ricostruzione della carriera non erano stati pagati, essendo state corrisposte soltanto le spese legali del giudizio di lavoro. Il Ministero ha sostenuto che il giudicato era stato eseguito, richiamando il decreto di ricostruzione della carriera n. 143 del 31 luglio 2023, il visto contabile del 16 novembre 2023 e la trasmissione del decreto agli uffici competenti, ma non ha saputo confermare l’effettivo pagamento. La sorte capitale dovuta è indicata in euro 13.749,39, oltre agli interessi legali.

La decisione

Il TAR non ha definito le domande relative alla penalità di mora e alla sostituzione del Commissario, riservando ogni ulteriore determinazione. Ha rilevato che la documentazione ministeriale prova l’adozione degli atti di ricostruzione della carriera, ma non l’effettiva corresponsione alla ricorrente della sorte capitale di euro 13.749,39 e degli interessi legali; inoltre, il Commissario non ha depositato la relazione richiesta dall’ordinanza n. 1491/2026 e non risultano documentate attività da lui svolte nell’esercizio dei poteri sostitutivi. Ha quindi ordinato al Direttore generale pro tempore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, o al funzionario formalmente delegato, di attivarsi senza ulteriore indugio per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato e di depositare entro trenta giorni una relazione sottoscritta, con le informazioni e i documenti specificati in motivazione, inclusa la prova dell’eventuale accredito. Il TAR ha precisato che il Commissario, quale ausiliario del giudice investito di un munus obbligatorio, deve svolgere le attività necessarie all’attuazione del comando giudiziale e che l’eventuale inerzia ingiustificata potrà condurre, ricorrendone i presupposti, alla sua sostituzione e alle ulteriori conseguenze previste dall’ordinamento. Ha inoltre chiarito che la nomina e l’attivazione del Commissario non fanno venir meno il potere-dovere del Ministero di eseguire spontaneamente il giudicato fino all’intervento concreto del Commissario. Disposti gli incombenti istruttori; nessuna statuizione definitiva sulle domande accessorie o sulle spese.

Massime di principio

  • Il Commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza è un ausiliario del giudice investito di un munus obbligatorio e, una volta verificatisi i presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi, deve porre in essere le attività necessarie all’attuazione del comando giudiziale.
  • La nomina e l’attivazione del Commissario ad acta non esonerano l’amministrazione soccombente dal proprio potere-dovere di eseguire spontaneamente il giudicato, che permane fino a quando il Commissario non abbia concretamente provveduto.
  • L’esecuzione di un obbligo di pagamento non è dimostrata dalla sola adozione degli atti amministrativi e contabili che lo precedono: occorre prova dell’effettiva corresponsione delle somme dovute al destinatario.
  • La perdurante e ingiustificata inerzia del Commissario ad acta può essere valutata ai fini della sua sostituzione, quando ne ricorrano i presupposti, oltre che delle ulteriori conseguenze previste dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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