Ordinanza n. 4023/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota MIM m pi.AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE U. 0010009 del 15.04.26 recante indizione dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA nella parte in cui non prevede l’attribuzione del punteggio pieno per il servizio militare prestato non in costanza di nomina (doc. n. 1); - del decreto mpi. AOODRSI. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0020463 del 20.04.26 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia recante il bando di “Concorso per titoli, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027-”, Profilo Assistente Amministrativo (AA) nella parte in cui subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica (doc. n. 2); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione e bando dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali del personale ATA, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato ATA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale e il bando dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia relativi ai concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, contestando la previsione secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato possono beneficiare della piena valutazione soltanto se prestati in costanza di nomina scolastica. È stata proposta domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., sostenendo l'illegittimità della mancata equiparazione, ai fini del punteggio, del servizio militare prestato prima o al di fuori di un rapporto di nomina scolastica.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a., anche alla luce del più recente orientamento del Consiglio di Stato, sentenza n. 2197 del 17 marzo 2026, favorevole alla parificazione del punteggio da attribuire al servizio militare indipendentemente dal momento in cui è stato prestato. Ha quindi sospeso gli atti impugnati nella parte contestata, disponendo contestualmente l'attribuzione provvisoria del punteggio pieno al ricorrente e il suo inserimento con riserva nella relativa graduatoria. L'udienza pubblica di merito è stata fissata per il 13 gennaio 2027; le spese di lite sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per riconoscere la tutela cautelare, ritenendo sussistenti i relativi presupposti e disponendo la sospensione degli atti impugnati.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato ritenuto possibile sospendere gli atti impugnati e adottare una misura cautelare interinale consistente nell'attribuzione provvisoria del punteggio pieno e nell'inserimento con riserva in graduatoria.
art. 554 d.lgs. 297/1994
È richiamato quale base normativa dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA.
ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21
È richiamata quale disciplina regolatrice dei concorsi per titoli per il personale ATA.
Massime di principio
- Nelle procedure per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato devono essere valutati con punteggio pieno anche quando siano stati prestati non in costanza di nomina scolastica, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
- In sede cautelare, quando l'orientamento giurisprudenziale più recente depone per l'illegittimità della disciplina applicata e ricorrono i presupposti dell'art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati e disporre provvisoriamente l'attribuzione del punteggio pieno e l'inserimento con riserva nella graduatoria.
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