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Ordinanza

Ordinanza n. 10223/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 37565, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADAA - SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA e ADDE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 16/05/2024, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio

Giustizia amministrativa202508426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

La ricorrente aveva proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza telematica del 16 maggio 2024, relativa al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna per le classi di concorso ADAA e ADDE. Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento del percorso professionale e l'ordine all'Amministrazione di provvedere, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il giudizio era già stato definito con sentenza che aveva accolto il ricorso contro il silenzio, ordinando al Ministero di adottare un provvedimento espresso e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, rappresentando l'intenzione di iscriversi ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE, per i quali l'iscrizione sarebbe subordinata alla rinuncia alle domande di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l'istanza depositata dopo la pronuncia che aveva già definito il giudizio non costituisse una rinuncia al ricorso suscettibile di determinare ulteriori effetti processuali, ma dovesse essere qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale scelta appartiene alla libera disponibilità della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero; il provvedimento non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di accertamento del diritto al riconoscimento del titolo estero.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della richiesta di ordinare all'Amministrazione di provvedere nel giudizio avverso il silenzio.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una parte vittoriosa dichiara, dopo la definizione del giudizio, di rinunciare al ricorso e alla domanda sostanziale, la dichiarazione è qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, anziché come rinuncia al ricorso produttiva di ulteriori effetti processuali.
  • La rinuncia agli effetti favorevoli di una pronuncia giurisdizionale costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede un'autonoma intermediazione o statuizione del giudice; il giudizio deve pertanto essere definito con una dichiarazione di non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini del procedimento e silenzioRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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