Cassazione Civile, Sentenza n. 8105/2020 del 23/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società attrice aveva pagato al calciatore somme in seguito a un ordine della società finanziaria Centrofinanziaria, poi incorporata dalla stessa attrice. I pagamenti corrispondevano ai premi per prestazioni sportive che la società calcistica Lazio si era impegnata a corrispondere ad alcuni calciatori. La società attrice sosteneva che nessun rapporto obbligatorio la legasse al beneficiario e che l’ordine di pagamento della finanziaria fosse fondato su un contratto di finanziamento mai concluso; chiedeva quindi la ripetizione dell’indebito. Nei giudizi di merito la pretesa era stata respinta: la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5674/2016 depositata il 28 settembre 2016, aveva ritenuto che Centrofinanziaria avesse delegato l’attrice al pagamento di un debito della società calcistica e che il pagamento fosse stato eseguito spontaneamente dalla delegante, consapevole dell’obbligazione altrui. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha contestato la qualificazione del pagamento come delegazione di pagamento e adempimento del terzo, sostenendo che Centrofinanziaria non era debitrice del calciatore, che la società calcistica era estranea al rapporto trilaterale e che mancavano spontaneità e consapevolezza dell’adempimento di un debito altrui; con il secondo ha censurato la valutazione del documento prodotto per dimostrare che l’impegno al pagamento dei premi era stato successivamente annullato, sostenendo che contestare l’utilizzo delle firme apposte al documento come sottoscrizioni del patto avrebbe richiesto querela di falso. Il calciatore ha proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi: ha denunciato l’omessa pronuncia sulla tardività della produzione del documento e, in subordine, la violazione delle regole sulla rimessione in termini; ha inoltre contestato l’omessa pronuncia sulla tardività dell’allegazione della successiva risoluzione consensuale dell’impegno, dedotta solo tardivamente rispetto alle preclusioni assertive. L’incidentale ha quindi posto anche la questione se la mera scoperta del documento potesse giustificare la rimessione in termini e se l’allegazione della sopravvenuta risoluzione fosse stata tempestiva.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo principale: la censura muoveva da una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata in appello, non sindacabile in sede di legittimità, e non dimostrava un errore di sussunzione. Ha accolto il secondo motivo principale, rilevando che, poiché non si contestava l’autenticità delle firme ma si sosteneva che fossero state apposte per finalità diverse e materialmente associate alla nota per attestare un patto risolutivo, la falsità materiale così prospettata richiedeva querela di falso. Ha accolto anche il ricorso incidentale per quanto di ragione: la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla tardività della produzione documentale e sull’intempestività dell’allegazione della risoluzione consensuale; la mera scoperta di un documento non basta a giustificare la rimessione in termini, che presuppone l’impossibilità di acquisirlo tempestivamente usando l’ordinaria diligenza, mentre l’allegazione della successiva risoluzione è distinta dall’affermazione originaria che l’obbligazione non fosse mai sorta e la sua ammissibilità andava esaminata. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1180 c.c.
la delegazione di pagamento avvenne, secondo questo accertamento, in adempimento dell’obbligo di un terzo
La Corte ha mantenuto ferma la qualificazione del pagamento come adempimento di un’obbligazione altrui, sulla base dell’accertamento in fatto che la delegazione di pagamento aveva riguardato il debito della società calcistica.
art. 1269 c.c.
Centrofinanziaria ha delegato Cirio Holding al pagamento di una obbligazione della SS Lazio
Nel caso concreto la delegazione di pagamento è stata ricostruita come ordine impartito dalla società delegante affinché l’incorporante eseguisse il pagamento del debito della società calcistica; la censura che proponeva una diversa ricostruzione dei rapporti fattuali non poteva essere rivalutata in Cassazione.
art. 2702 c.c.
per pronunciare tale falsità materiale necessitava una querela di falso
Quando non si contesta l’autenticità delle firme, ma si sostiene che esse siano state apposte ad altri fini e materialmente congiunte a un documento per attribuire loro una diversa funzione negoziale, la contestazione della falsità materiale richiede querela di falso.
art. 215 c.p.c.
nella fattispecie non è in gioco l’autenticità delle firme, ma si prospetta, appunto, che le stesse erano state apposte ad altri fini, e materialmente congiunte per addurle quali sottoscrizioni del documento attestante il patto rescindente l’impegno negoziale al pagamento dei premi
La contestazione descritta non riguarda la genuinità delle sottoscrizioni, bensì la loro riferibilità al contenuto documentale; secondo la Corte, la deduzione di tale falsità materiale deve essere proposta con querela di falso.
art. 184-bis c.p.c.
la scoperta di un documento non è di per sè motivo di rimessione in termini correlabile, invece, solo all’impossibilità di acquisirlo per tempo con l’ordinaria diligenza
La rimessione in termini non consegue alla sola scoperta successiva di un documento: occorre che il ritardo nell’acquisizione dipenda dall’impossibilità di procurarselo tempestivamente nonostante l’ordinaria diligenza.
art. 183 c.p.c.
altro è affermare di non aver assunto impegni di pagamento, altro è prospettare che quelli presi sarebbero stati rescissi o risolti
L’allegazione che un’obbligazione originariamente sorta sia stata successivamente risolta è distinta, quanto a fatti costitutivi e preclusioni assertive, dalla tesi che l’obbligazione non sia mai stata assunta; il giudice deve quindi verificare autonomamente la tempestività della nuova allegazione.
art. 184 c.p.c.
tale allegazione, secondo quanto affermato anche in memoria dalla Cirio (pag. 3, anche se il riferimento è alla sola citazione, ma senza ulteriori precisazioni), non sarebbe stata fatta per tempo in prime cure perchè la suddetta società non sarebbe stata a conoscenza del sotteso fatto: ciò non implica, però, di per sè, la possibilità di superare la confermata preclusione se non instando per una rimessione in termini da dimostrare, e delibare, come correlata, in tesi, all’impossibilità di conoscere per tempo il fatto, ovvero il documento sopra menzionato, secondo l’ordinaria diligenza
La preclusione assertiva non può essere superata dalla sola dedotta ignoranza del fatto: la parte deve chiedere la rimessione in termini e dimostrare l’impossibilità di conoscerlo tempestivamente con l’ordinaria diligenza.
art. 345 c.p.c.
è mancata la pronuncia sull’intempestività dell’allegazione di sopravvenuta risoluzione consensuale, potenzialmente rilevante poichè altro è affermare di non aver assunto impegni di pagamento, altro è prospettare che quelli presi sarebbero stati rescissi o risolti
La tempestività dell’allegazione della successiva risoluzione dell’impegno, distinta dalla contestazione della sua originaria esistenza, deve essere specificamente esaminata anche nel giudizio d’appello.
art. 346 c.p.c.
come eccepito sia in primo grado sia ex art. 346 c.p.c., nella comparsa di costituzione in appello, con modalità, quest’ultima, sufficiente
La parte può riproporre in comparsa di costituzione in appello una questione non accolta o non esaminata in primo grado; nel caso concreto la riproposizione dell’eccezione era sufficiente a mantenerla devoluta al giudice d’appello.
art. 366 c.p.c.
il contenuto del foglio è stato sintetizzato per quanto di utilità ed è stato anche prodotto in questa sede, ferma l’indicazione (e discussione, come emerge dal ricorso incidentale) dei modi e tempi di produzione nel giudizio di merito
La Corte ha escluso la violazione dell’onere di specifica indicazione quando il ricorso sintetizza il contenuto del documento rilevante, lo produce in sede di legittimità e indica i modi e i tempi della sua produzione nei gradi di merito.
art. 372 c.p.c.
non potendosi una sentenza penale definitiva sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità addurre dalle parti nemmeno ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
Una sentenza penale definitiva sopravvenuta durante il giudizio di legittimità non può essere prodotta in Cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; eventuali questioni connesse a fatti sopravvenuti potranno essere valutate, ricorrendone i presupposti, nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- La qualificazione del pagamento come adempimento del terzo o delegazione di pagamento, quando dipenda da accertamenti di fatto non efficacemente censurati, non può essere sovvertita in Cassazione mediante una ricostruzione alternativa dei rapporti tra i soggetti coinvolti.
- La contestazione secondo cui firme autentiche sarebbero state apposte per finalità diverse da quelle rappresentate e materialmente associate a un documento per attribuire loro un diverso significato negoziale prospetta una falsità materiale per la quale è necessaria la querela di falso.
- La sola scoperta successiva di un documento non giustifica la rimessione in termini: la parte deve dimostrare che non era possibile acquisirlo tempestivamente nonostante l’ordinaria diligenza.
- L’allegazione che un’obbligazione originariamente esistente sia stata successivamente risolta è diversa dalla deduzione che l’obbligazione non sia mai sorta; la sua tempestività rispetto alle preclusioni assertive deve essere verificata autonomamente.
- La parte che intenda superare una preclusione deducendo di non aver conosciuto per tempo un fatto deve chiedere la rimessione in termini e dimostrare l’impossibilità di conoscerlo tempestivamente secondo l’ordinaria diligenza.
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