Cassazione Civile, Ordinanza n. 28796/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Due soggetti, in proprio e quali legali rappresentanti della società, hanno proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato loro richiesto il pagamento di una somma quale residuo del prezzo per la cessione di una quota di partecipazione sociale pari a un terzo del capitale. Essi sostenevano di aver già versato parte del dovuto e di poter compensare il residuo con un maggior credito risarcitorio vantato per asserita concorrenza sleale dell'altra parte. Il convenuto opposto ha invece sostenuto che il credito azionato nel monitorio non derivasse dal solo contratto definitivo di cessione, ma da una controdichiarazione collegata al preliminare, nella quale le parti avevano determinato il prezzo effettivo in misura superiore e scandito il pagamento in più tranche. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di varie norme sostanziali e processuali, assumendo che il contratto definitivo avrebbe assorbito il preliminare e che, dunque, le pattuizioni non riprodotte nel definitivo non potessero più avere efficacia. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della censura, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nonostante nel ricorso fosse stata indicata la notificazione della decisione e quindi la necessità di rispettare il termine breve.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha ritenuto decisivo il mancato deposito, nel termine di legge, della copia notificata della sentenza impugnata, documento indispensabile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. quando il ricorrente alleghi che la sentenza sia stata notificata. La successiva deduzione in memoria, secondo cui la notificazione sarebbe stata incontroversa perché ammessa dalla controparte, è stata reputata irrilevante, poiché l'onere di deposito non ammette equipollenti. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la mancanza della relata, o della copia notificata della decisione, determina improcedibilità del ricorso salvo che il documento mancante sia già nella disponibilità del giudice o venga prodotto tempestivamente nei modi consentiti. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di improcedibilità, la parte ricorrente è stata condannata alle spese, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di ulteriori somme in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata e la decisione conforme comportano l'applicazione delle conseguenze processuali e sanzionatorie previste dalla norma.
art. 369 c.p.c.
L'onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, se la sentenza è stata notificata o così è allegato dal ricorrente, è requisito indefettibile e non è surrogabile da equipollenti.
art. 372 c.p.c.
La produzione separata del documento mancante è possibile solo entro il termine di legge; oltre tale termine non sana l'omissione.
art. 325 c.p.c.
Se la sentenza è stata notificata, il ricorso deve rispettare il termine breve di impugnazione.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le sanzioni previste dai commi terzo e quarto, con condanna a somme ulteriori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione.
artt. 113 c.p.c., 1193, 1351, 1362, 1414, 1417, 1453 e 2722 c.c.
Sono richiamati nel motivo di ricorso per sostenere l'erronea interpretazione delle pattuizioni contrattuali e della controdichiarazione, ma la Corte non li esamina nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente dichiari o comunque alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata, ha l'onere di depositare, entro il termine dell'art. 369 c.p.c., la copia notificata della decisione; la mancanza di tale documento comporta improcedibilità del ricorso.
- La sanzione dell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. non è evitata dalla mera non contestazione della tempestività dell'impugnazione da parte del controricorrente, perché l'onere documentale è posto a tutela di un interesse pubblicistico e non è disponibile dalle parti.
- La mancata produzione della sola relata di notificazione, o della copia notificata della sentenza, può essere sanata solo mediante tempestivo deposito nei limiti consentiti; se il documento manca e non risulta comunque nella disponibilità del giudice, il ricorso è improcedibile.
- La disponibilità del documento presso il giudice, perché prodotto dalla controparte o acquisito tramite fascicolo d'ufficio, può impedire la declaratoria di improcedibilità; in difetto, non è sufficiente una mera istanza di acquisizione del fascicolo.
- Le questioni di merito sulla qualificazione e interpretazione di preliminare, definitivo e controdichiarazione restano assorbite se il ricorso è improcedibile per difetto del presupposto documentale richiesto per l'esame dell'impugnazione.
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