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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26413/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto penale di condanna emesso nei confronti di un imputato per il reato di ingiuria aggravata? No, dal testo emerge il reato di cui all'art. 588, comma 2, c.p. L'imputato era stato condannato con decreto penale alla multa di euro 3.375, in sostituzione di un mese e 15 giorni di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione. Egli ha chiesto la restituzione nel termine per proporre opposizione, deducendo di avere avuto conoscenza effettiva del decreto solo al ritiro dell'atto depositato presso l'ufficio postale in data 10 ottobre 2025, non potendo ritirarlo tempestivamente perché si trovava in Marocco per ragioni familiari. Il GIP ha respinto l'istanza ritenendo non dimostrata l'assenza dall'Italia. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha denunciato vizi della procedura notificatoria del decreto penale, sostenendo che, in caso di irreperibilità relativa, la notifica non si perfeziona con la sola spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, essendo necessaria la prova di una effettiva conoscenza dell'atto. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione del GIP nella parte in cui aveva preteso dall'istante la prova della mancata conoscenza del decreto penale, mentre l'art. 175, comma 2, c.p.p. richiede solo un onere di allegazione sulle ragioni della mancata conoscenza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e il rilievo costituzionale della effettiva conoscenza del decreto penale, sottolineando che, nel rito a contraddittorio eventuale e differito, la mera regolarità formale della notificazione non basta a escludere la restituzione nel termine. Ha inoltre valorizzato le allegazioni dell'imputato, ritenute plausibili anche perché coerenti con l'annotazione di irreperibilità relativa e con il successivo ritiro dell'atto. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 588, comma 2, c.p.

    indicato come reato oggetto del decreto penale di condanna, senza ulteriore approfondimento nel testo

  • art. 175, comma 2, c.p.p.

    prevede la restituzione nel termine per impugnare quando il destinatario del decreto penale non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento; il richiedente ha solo un onere di allegazione, non di prova piena

  • art. 170 c.p.p.

    richiamato quale base del procedimento notificatorio con deposito presso l'ufficio postale e spedizione della raccomandata di avvenuto deposito

  • legge n. 89 del 1982

    richiamata insieme all'art. 170 c.p.p. come disciplina del procedimento notificatorio seguito nel caso concreto

  • art. 460, comma 4, c.p.p.

    richiamato per il rilievo della specificità del rito del decreto penale e della necessità di garantire la possibilità di opposizione

  • art. 161 c.p.p.

    richiamato nel passaggio che menziona la sentenza della Corte costituzionale n. 504 del 2000 sul domicilio dichiarato

  • legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 11

    indicato come norma che ha modificato l'art. 175, comma 2, c.p.p., rafforzando la tutela della effettiva conoscenza del decreto penale

Massime di principio

  • In tema di opposizione a decreto penale di condanna, la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. non può essere negata sulla sola base della regolarità formale della notificazione, occorrendo verificare se l'imputato abbia avuto effettiva e tempestiva conoscenza del provvedimento.
  • Sul richiedente grava un onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza del decreto, ma non un onere di prova piena: il giudice deve svolgere una verifica positiva sull'effettiva conoscenza, e non può rigettare l'istanza per il solo difetto di dimostrazione della mancata conoscenza.
  • Nel rito del decreto penale, caratterizzato da contraddittorio eventuale e differito, la conoscenza effettiva dell'atto assume rilievo centrale, poiché l'acquiescenza comporta la stabilizzazione di una condanna pronunciata senza previo contraddittorio.
  • Allegazioni specifiche e plausibili della mancata tempestiva conoscenza del decreto, se coerenti con elementi oggettivi agli atti, impongono un approfondimento istruttorio sul carattere non volontario della mancata conoscenza.
  • La mera attestazione di compiuta giacenza o di perfezionamento formale della notificazione non equivale, di per sé sola, a prova della effettiva conoscenza del decreto penale da parte dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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