Cassazione Penale, Sentenza n. 9970/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava otto vizi: insufficiente motivazione circa la responsabilità dell'imputato sull'effrazione della finestra e, quindi, sulla sussistenza dell'aggravante (mancanza di prove di arnesi da scasso e possibile ingresso dalla porta di emergenza), carenza di legittimazione del querelante nel caso si fosse configurato un tentativo di furto semplice, errore nel diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per danno esiguo, mancata valutazione della speciale tenuità del danno e delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4 e circostanze generiche) e violazioni processuali relative alla motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso, in particolare sul punto della motivazione relativa all'effrazione: la Corte territoriale si era basata su valutazioni congetturali (ipotesi di un complice) senza riscontri investigativi e non aveva considerato elementi oggettivi favorevoli all'imputato (assenza di arnesi, non fuga, condizioni di abbandono dell'immobile). Ne è conseguito che il termine massimo di prescrizione (anni 7 mesi 6, ex art. 161 cod. pen.) era decorso alla data del 22/01/2022. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; ha inoltre annullato la sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
art. 56 c.p. (concorso di persone nel reato) / art. 624 c.p. (furto) / art. 625 n. 2 c.p. (furto aggravato)
Norme che definiscono il reato contestato: la condanna di merito era stata pronunciata in riferimento al furto aggravato; la Cassazione ha esaminato la sussistenza dell'aggravante e della responsabilità personale dell'imputato
art. 161 c.p. (prescrizione)
Applicazione per il calcolo del termine massimo di prescrizione (anni 7 mesi 6) che la Corte ha ritenuto decorso al 22/01/2022 in assenza di cause di sospensione
art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per danno di particolare tenuità)
Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per danno esiguo; la Corte di merito l'aveva negata ma la Cassazione non ha ritenuto decisivo questo punto rispetto alla prescrizione, rilevando comunque che la valutazione del danno richiede prova e motivazione non congetturale
art. 62 n.4 c.p. (circostanza attenuante per valore esiguo del furto)
Il ricorso contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante e/o della prevalenza delle attenuanti; la Cassazione ha richiamato la necessità di una valutazione motivata e non meramente assertiva dell'esiguità del danno
art. 69 c.p., art. 62-bis c.p. (recidiva e circostanze medie), artt. 533, 535 cod. proc. pen. (valutazione delle prove e motivazione)
Richiami normativi riguardanti la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e la necessità di motivazione adeguata nella sentenza di merito
art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e. (motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione)
I motivi di ricorso si fondavano su vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione relativo alla prova dell'effrazione e delle deduzioni congetturali della Corte territoriale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (limiti del ricorso per cassazione)
Il ricorso è stato formulato entro i limiti procedurali previsti per i motivi ammissibili in Cassazione
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
La Corte osserva che non era stata neppure formalmente contestata la partecipazione di un complice (art. 110), rendendo congetturale l'ipotesi di un secondo individuo
Massime di principio
- Quando la Corte di merito fonda la propria decisione su ipotesi non corroborate da elementi investigativi (p.es. presenza di un complice) tali valutazioni possono essere ritenute congetturali e censurate in Cassazione
- L'assenza di arnesi da scasso, la mancata fuga del reo e le condizioni oggettive dell'immobile (abbandono, accessi lasciati aperti) sono elementi che devono essere considerati e motivati: se valorizzati in favore dell'imputato possono incidere sulla sussistenza dell'aggravante
- La determinazione della prescrizione richiede il corretto calcolo del termine previsto dalla legge (art. 161 c.p.) e l'accertamento dell'eventuale esistenza di cause di sospensione; se il termine è decorso la sentenza penale va annullata senza rinvio per estinzione del reato
- La valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità per danno esiguo (art. 131-bis) e delle attenuanti dipende dalla prova e da una motivazione complessiva: non è sufficiente un semplice richiamo, serve una valutazione articolata del fatto
- L'annullamento della sentenza per prescrizione opera agli effetti penali, ma gli effetti civili possono essere lasciati alla cognizione del giudice civile (rinvio): bisogna considerare separatamente responsabilità penale e obbligazioni civili
- Se un elemento fattuale è controverso (p.es. origine della rottura del vetro) la decisione richiede accertamenti oggettivi o indagini supplementari prima di trarre conclusioni definitive sulla responsabilità e sulle aggravanti
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