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Sentenza

Sentenza n. 9182/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 4471 del 09.01.2026; - nonché del non conosciuto parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. DGINTCO n. 7691 del 07 giugno 2023, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 18910 del 07 giugno 2023 e di qualsiasi altro provvedimento non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202601321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che aveva comunicato la conclusione del procedimento amministrativo e rigettato l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania in relazione al percorso di specializzazione sul sostegno. Sono stati inoltre impugnati il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca richiamato nel provvedimento e gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o connessi. Prima della trattazione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e vi ha rinunciato. La rinuncia è stata notificata alle altre parti e il Ministero non si è opposto, producendo a sua volta la medesima dichiarazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo rispettate le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a., in particolare la notifica della rinuncia al Ministero almeno dieci giorni prima dell'udienza. La mancata opposizione dell'Amministrazione ha consentito la definizione del giudizio in rito, senza esame della legittimità del diniego e degli atti connessi. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia

    La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti processuali, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    la notifica della rinuncia al Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dell'udienza

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti nel termine previsto; nel caso concreto la formalità è stata ritenuta rispettata e l'Amministrazione non si è opposta.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, previo avviso a verbale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata alle altre parti nel rispetto delle formalità e dei termini previsti dall'art. 84, comma 3, c.p.a., in assenza di opposizione, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a.
  • La mancata opposizione dell'amministrazione alla rinuncia al ricorso consente al giudice amministrativo di definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.
  • La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, quando ne ricorrano i presupposti e le parti siano state previamente avvisate.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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