Sentenza del 30/10/2015 n. 22214 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana, sostenendo la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12. La CTR aveva ritenuto definibile mediante condono il debito iscritto a ruolo perché il ruolo era stato dichiarato esecutivo il 31 dicembre 2000. Secondo l'Agenzia, invece, il criterio decisivo era la data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione: il ruolo era stato consegnato il 10 luglio 2001 e quindi non rientrava nei termini previsti dalla disciplina del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo determinante la data di consegna del ruolo al concessionario e non quella della sua esecutività. La L. n. 289 del 2002, art. 12, consentiva la definizione dei ruoli consegnati tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000; anche la successiva estensione normativa riguardava soltanto i ruoli consegnati entro il 30 giugno 2001. Poiché il ruolo di T.G. era stato consegnato il 10 luglio 2001, il condono non era applicabile. La sentenza della CTR è stata cassata e il ricorso originario del contribuente è stato respinto. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 900 euro oltre accessori indicati in sentenza.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 12
Limitava la definizione dei carichi di ruolo pregressi ai ruoli affidati al concessionario tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000.
Ai fini del condono rileva la data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione, non la data di esecutività del ruolo né un diverso momento procedurale.
Decreto-legge n. 143 del 2003, convertito dalla Legge n. 212 del 2003
Ha introdotto nella L. n. 289 del 2002, art. 12, il comma 2-ter, estendendo il beneficio ai ruoli consegnati dal 1 gennaio al 30 giugno 2001.
Anche considerando la successiva estensione temporale, un ruolo consegnato il 10 luglio 2001 resta escluso dal condono.
Art. 3 della Costituzione
La scelta legislativa di utilizzare la data di consegna del ruolo come criterio temporale non viola il principio di uguaglianza, perché costituisce un limite preciso, oggettivo e funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche.
Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È stato richiamato quale parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della disciplina legislativa sul condono.
Corte costituzionale, sentenze n. 148 del 1967, n. 96 e n. 119 del 1980, ordinanza n. 47 del 2006
La giurisprudenza costituzionale ammette che le definizioni agevolate siano subordinate a termini e ad atti amministrativi già compiuti, senza che ciò comporti necessariamente una violazione dell'uguaglianza o della ragionevolezza.
Massime di principio
- Quando una norma di condono individua una finestra temporale collegata alla consegna del ruolo, il termine va verificato con riferimento alla data effettiva di affidamento al concessionario, non alla data di formazione, esecutività, notificazione o successiva riscossione del ruolo.
- I termini previsti per le definizioni agevolate sono normalmente tassativi: anche uno scostamento di pochi giorni può escludere integralmente il beneficio, salvo un'esplicita proroga legislativa applicabile.
- In caso di contrasto tra un criterio temporale espresso dalla legge e un criterio ritenuto più equo dal giudice, prevale il criterio legislativo formalmente previsto.
- La verifica pratica deve concentrarsi sulla documentazione ufficiale che attesta la data di consegna del ruolo al concessionario e sulla disciplina vigente alla data del pagamento o della domanda di definizione.
- L'utilizzo di una data oggettiva e predeterminata per delimitare il condono, anche se produce trattamenti diversi tra posizioni vicine nel tempo, è generalmente considerato compatibile con il principio di uguaglianza quando serve a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici.
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