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Sentenza

Sentenza n. 8569/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento con cui la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'I.N.P.S., indetto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale n. 79 del 25.09.2024 e pubblicato in data 04.10.2024, ha disposto la non ammissione della ricorrente alla prova orale sull'asserita base del mancato conseguimento del punteggio minimo necessario al superamento della prova scritta; - di ogni altro eventuale atto presupposto, prodromico, contestuale, connesso o consequenziale a quello impugnato, anche non conosciuto, ivi compresa, se e per quanto occorra, sin da ora, ferma restando l'eventuale successiva impugnativa attraverso motivi aggiunti, qualsiasi graduatoria, provvisoria o definitiva, venisse pubblicata, nella parte in cui in essa non figurasse la ricorrente;

Giustizia amministrativa202508288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale del concorso per il mancato conseguimento del punteggio minimo nella prova scritta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Commissione esaminatrice che ne aveva disposto la non ammissione alla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'INPS per l'assunzione di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale, chiedendo anche l'annullamento degli atti connessi e delle eventuali graduatorie nella parte in cui non l'avessero inclusa. Nel corso del giudizio, la ricorrente è stata inserita nella graduatoria finale di merito al secondo posto tra i vincitori nella sezione Specializzati-Roma, senza apposizione di riserve. L'INPS aveva sostenuto che la mancata apposizione della riserva fosse necessaria per conformarsi agli indirizzi del Garante per la protezione dei dati personali, volti a evitare la divulgazione di dati sensibili relativi allo stato di salute, alla commissione di reati o alla pendenza di procedimenti penali. Il TAR ha rilevato che tali ipotesi erano estranee alla fattispecie esaminata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'inserimento della ricorrente nella graduatoria finale tra i vincitori, al secondo posto nella sezione Specializzati-Roma e senza riserva, le ha consentito di conseguire il bene della vita perseguito con l'impugnazione, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul provvedimento di non ammissione alla prova orale. Il Collegio non ha condiviso la giustificazione dell'INPS secondo cui l'assenza di riserva sarebbe stata imposta dagli indirizzi del Garante privacy, poiché il richiamo alla tutela di dati relativi alla salute o a procedimenti penali non riguardava il caso concreto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un atto concorsuale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, il candidato consegue integralmente il bene della vita perseguito, come l'inserimento nella graduatoria finale tra i vincitori senza riserve.
  • La sopravvenuta inclusione del candidato tra i vincitori, in una posizione utile e senza limitazioni o riserve, elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'originaria esclusione o non ammissione, salvo che residuino ulteriori utilità giuridicamente rilevanti dedotte in giudizio.
  • Il richiamo a indirizzi del Garante per la protezione dei dati personali può giustificare cautele nella pubblicazione degli atti concorsuali solo quando la fattispecie concreta rientri effettivamente nelle ipotesi di divulgazione di dati sensibili o giudiziari considerate da tali indirizzi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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