Sentenza n. 1449/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di compatibilità con il fabbisogno sanitario regionale e aziendale ai fini dell'accreditamento istituzionale per 360 posti di assistenza domiciliare integrata, confermato da successivo provvedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già autorizzata all'erogazione di 360 prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ha impugnato il diniego opposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza alla domanda di accreditamento istituzionale, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, la successiva nota confermativa. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'obbligo di motivazione, sostenendo che il diniego non potesse fondarsi sul solo dato quantitativo della pretesa saturazione del fabbisogno, poiché l'accreditamento non comporta automaticamente la stipula di un contratto per l'acquisto delle prestazioni e non determina necessariamente un aggravio di spesa. Secondo la ricorrente, la valutazione avrebbe dovuto considerare anche qualità, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni, mediante un confronto tra gli operatori e sulla base di criteri previamente determinati. Ha inoltre lamentato l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, evidenziando che prestazioni analoghe sarebbero state ritenute compatibili per altri operatori, pur in presenza di carenze nell'assistenza domiciliare integrata. È stata proposta anche domanda risarcitoria per il mancato guadagno derivante dall'impossibilità di operare in regime di accreditamento. Le amministrazioni hanno eccepito l'irricevibilità per mancata tempestiva impugnazione degli atti programmatori e il difetto di legittimazione passiva della Regione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario ad acta.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso, escludendo l'onere di impugnare immediatamente gli atti programmatori, in quanto non direttamente lesivi: la lesione si è concretizzata con la nota del 23 giugno 2025, che ha negato la compatibilità dell'accreditamento. Ha individuato quale unico soggetto passivamente legittimato l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, dichiarando inammissibile il ricorso nei confronti della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario ad acta. Nel merito, ha accolto l'azione di annullamento. Alla luce della modifica dell'art. 8-quater, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, l'accreditamento non può essere negato sulla base del solo dato quantitativo relativo alla copertura del fabbisogno: pur restando subordinato alla programmazione regionale, al fabbisogno complessivo e alle compatibilità finanziarie, esso richiede una valutazione comparativa che consideri qualità, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni, secondo criteri previamente indicati dalla Regione. Sono state quindi annullate la nota del 23 giugno 2025, la nota confermativa del 23 settembre 2025 e la delibera ASP del 6 giugno 2024 nella parte in cui prevedeva il rigetto delle domande di nuovi operatori per il solo fatto che il fabbisogno fosse già soddisfatto. La domanda risarcitoria è stata rigettata perché l'accreditamento non determina automaticamente la contrattualizzazione e la ricorrente non ha provato né una diminuzione del fatturato né altro pregiudizio effettivo. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza
L'accreditamento non può essere valutato esclusivamente in base al numero di prestazioni già accreditate o alla saturazione quantitativa del fabbisogno, ma deve considerare anche qualità, sicurezza e appropriatezza dei servizi, nell'ambito della programmazione sanitaria e delle compatibilità finanziarie.
art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
procedure trasparenti, eque e non discriminatorie
L'individuazione dei soggetti da contrattualizzare deve avvenire mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento di diniego deve indicare adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; il mero richiamo alla saturazione quantitativa del fabbisogno non è sufficiente quando la disciplina impone una valutazione anche qualitativa.
art. 30 c.p.a.
La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la prova di un danno effettivo; il mancato accreditamento, in assenza di prova della perdita di fatturato o di altro pregiudizio, non consente il risarcimento.
art. 15, comma 1, lett. a), l. 5 agosto 2022, n. 118
La disposizione ha introdotto nell'art. 8-quater, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 la necessità di valorizzare qualità, sicurezza e appropriatezza nell'esame delle domande di accreditamento.
Massime di principio
- La domanda di accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata non può essere respinta sulla base del solo dato quantitativo della già raggiunta copertura del fabbisogno regionale o aziendale. Anche nel rispetto della programmazione sanitaria e delle compatibilità finanziarie, l'amministrazione deve valutare qualità, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni, secondo criteri previamente indicati dalla Regione.
- L'accreditamento istituzionale non comporta automaticamente il diritto della struttura privata alla stipula di contratti per l'acquisto di prestazioni da parte del servizio sanitario; pertanto, la sola possibilità di un numero di prestazioni accreditate superiore al fabbisogno non giustifica, senza ulteriore istruttoria e valutazione qualitativa, il diniego dell'accreditamento.
- Gli atti di programmazione sanitaria, in quanto privi di immediata lesività nei confronti dei singoli operatori, non devono essere autonomamente impugnati prima dell'adozione del provvedimento applicativo che nega concretamente l'accreditamento.
- La domanda risarcitoria per illegittimo esercizio del potere amministrativo richiede la prova di un pregiudizio effettivo e causalmente riconducibile all'atto illegittimo; il mancato accreditamento, da solo, non dimostra una perdita economica, soprattutto quando l'accreditamento non garantisce la successiva contrattualizzazione.
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