Sentenza del 19/02/2021 n. 1079 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Canoni locativi non percepiti - Stato di procedura concorsuale del conduttore e risoluzione del contratto, ex lege - Irrilevanza della presunzione di reddito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione IRPEF su canoni locativi ritenuti percepiti nonostante la mancata corresponsione da parte della società conduttrice; verifica se lo stato di procedura concorsuale (concordato preventivo) della conduttrice e la conseguente risoluzione del contratto ex lege giustificano la non percezione del reddito e rendono irrilevante la presunzione di reddito prevista.
La decisione
Il giudice ha dato ragione al locatore: l'assoggettamento della società conduttrice alla procedura di concordato preventivo ha determinato la risoluzione del contratto di locazione e giustifica la mancata percezione dei canoni. Tale circostanza prova l'inadempimento della conduttrice e la concreta impossibilità di incassare i canoni, rendendo non tassabile il relativo reddito immobiliare e rendendo inefficace la presunzione di reddito evocata dall'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 26 TUIR
L'art. 26 TUIR è richiamato in relazione alla presunzione di produzione di reddito da locazione; il giudice ha ritenuto che tale presunzione può essere superata quando sussistono fatti oggettivi che dimostrano la reale impossibilità di percepire i canoni (es. concordato preventivo e risoluzione del contratto).
Cass. n. 20041/2020
Giurisprudenza di legittimità richiamata come precedente favorevole all'esclusione della tassazione quando la procedura concorsuale del conduttore e la conseguente perdita della possibilità di incasso comprovano l'assenza di reddito imponibile.
Massime di principio
- La mera presunzione normativa di produzione di reddito da locazione può essere contrastata con prove che dimostrino l'effettiva impossibilità di incasso (es. apertura di procedura concorsuale del conduttore).
- L'instaurazione di una procedura concorsuale (concordato, fallimento, ecc.) da parte dell'inquilino può determinare, per effetto della normativa o del contratto, la risoluzione del rapporto e la conseguente perdita del credito, giustificando la non tassazione dei canoni non percepiti.
- Per opporre efficacemente la non imponibilità occorre documentare lo stato concorsuale del conduttore, la data e gli effetti della risoluzione del contratto e l'impossibilità concreta di recuperare i canoni (atti, provvedimenti, comunicazioni, scritture contabili).
- Se invece il contratto non è risolto o permangono possibilità ragionevoli di recupero (azioni esecutive, crediti in massa passiva), la presunzione di reddito può risultare più difficile da superare.
- In caso simile, è opportuno annotare contabilmente l'evento (svalutazione/chiusura del credito), conservare tutta la documentazione della procedura concorsuale e delle comunicazioni contrattuali, e valorizzare il precedente giurisprudenziale a supporto della non tassabilità.
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