Ordinanza n. 2400/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 236/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Calabria, Sez. I, n. 236/2025
Esito
La controversia
Le appellanti hanno proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Calabria. L’appello verte su una questione di giurisdizione, soggetta al rito camerale previsto dall’art. 105, commi 1 e 2, c.p.a., con eventuale rimessione al primo giudice in caso di accoglimento. Con precedente ordinanza il Consiglio di Stato aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Rende. La documentazione depositata per dimostrare l’adempimento è risultata in parte illeggibile: non era consultabile il contenuto delle comunicazioni PEC trasmesse ai fini della pubblicazione. La documentazione successivamente depositata comprovava la pubblicazione, ma non consentiva di verificare il contenuto dell’avviso e la sua conformità alle prescrizioni dell’ordinanza precedente, che richiedevano l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di registro generale, dei motivi di diritto, degli estremi degli atti impugnati e della formula relativa alla conoscenza legale dell’appello da parte dei controinteressati.
La decisione
Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in relazione alla prova non verificabile dell’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami. In applicazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle appellanti quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare una memoria sulla questione rilevata d’ufficio e per produrre, con attestazione di conformità all’originale, sia il file trasmesso al Comune tramite PEC sia il file effettivamente pubblicato online. Il giudizio non è stato definito nel merito né è stata ancora dichiarata l’improcedibilità. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso; nel caso concreto il Collegio ha rilevato che tale esito potrebbe profilarsi in ragione della mancata dimostrazione verificabile dell’integrazione del contraddittorio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio prima della decisione; il Collegio ha assegnato alle appellanti un termine per memorie.
art. 105, commi 1 e 2, c.p.a.
Il Collegio ha qualificato l’appello come vertente su una questione di giurisdizione e soggetto al rito camerale, con rimessione al primo giudice in caso di accoglimento.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Disciplina la notificazione per pubblici proclami, utilizzata per integrare il contraddittorio nei confronti dei numerosi controinteressati.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per la natura camerale del rito e per i termini assegnati al deposito della prova dell’adempimento.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di improcedibilità, deve instaurare il contraddittorio sulla questione e assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni prima di definire il giudizio.
- Nel giudizio amministrativo, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami richiede la prova non soltanto dell’avvenuta pubblicazione, ma anche del contenuto effettivamente pubblicato e della sua conformità alle prescrizioni giudiziali.
- Se la documentazione depositata per dimostrare l’adempimento di un incombente processuale è illeggibile o non consente di verificare il contenuto dell’atto pubblicato, il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito dei file originali o conformi e rinviare la decisione.
- Nel rito camerale relativo a un appello fondato su una questione di giurisdizione, l’eventuale accoglimento può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado secondo l’art. 105 c.p.a.
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