Sentenza del 22/12/2016 n. 26744 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, sostenendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 289 del 2002. In particolare, ha contestato la validità del condono tombale richiesto dalla società relativamente all'IVA per l'anno d'imposta 2002 e alle conseguenti sanzioni. Secondo l'Ufficio, il debito IVA non poteva essere definito mediante il condono previsto dall'articolo 9, poiché tale disciplina è incompatibile con il sistema comune dell'IVA dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, ritenendo che il condono di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002 non possa essere applicato ai debiti IVA. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia CE del 17 luglio 2008, causa C-132/06, la Corte ha affermato che una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento e alla riscossione dell'IVA viola gli obblighi derivanti dalla normativa europea. La disposizione nazionale deve quindi essere disapplicata, anche d'ufficio, quando utilizzata per definire l'IVA. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente. L'A.T. S.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.400 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9
La definizione agevolata prevista dalla norma non è applicabile ai debiti relativi all'IVA, poiché, se interpretata come condono generale e indiscriminato dell'imposta, è incompatibile con il diritto dell'Unione europea e deve essere disapplicata.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 7 e 8
Le disposizioni sono state considerate dalla Corte di giustizia espressione di una rinuncia generale e indiscriminata dello Stato italiano all'accertamento delle operazioni imponibili IVA, in violazione della disciplina europea.
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977, articoli 2 e 22
Gli Stati membri devono assoggettare a IVA le operazioni imponibili e assicurare il corretto accertamento e riscossione dell'imposta; non possono introdurre condoni generalizzati che comportino una rinuncia al pagamento dell'IVA dovuta.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3
È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sul condono e sulla sua applicabilità ai debiti IVA.
Massime di principio
- I condoni fiscali nazionali che comportano una rinuncia generale o indiscriminata all'accertamento o alla riscossione dell'IVA non possono essere applicati, perché prevale il diritto dell'Unione europea.
- La validità del condono deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice quando riguarda l'IVA, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche del processo verbale di constatazione o dall'eventuale presenza di contestazioni definitive.
- Un contribuente non può considerare definitivamente estinto un debito IVA sulla sola base dell'adesione a una definizione agevolata prevista dalla legislazione nazionale, se tale definizione contrasta con gli obblighi europei in materia di IVA.
- Quando il giudice di merito riconosce erroneamente l'efficacia di un condono IVA, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere direttamente nel merito, se non sono necessari ulteriori accertamenti.
- La disapplicazione della norma nazionale incompatibile con il diritto europeo riguarda il debito IVA e può riflettersi sulle sanzioni collegate, che restano contestabili se il presupposto estintivo invocato dal contribuente è invalido.
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