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Sentenza

Sentenza n. 3862/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4082/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 1° ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202600912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4082/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto alla docente € 5.803,93, oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo, per ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ponendo le spese di lite a carico del Ministero. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, e che il titolo esecutivo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato alle Amministrazioni il 2 ottobre 2025. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In mancanza di prova dell’avvenuto pagamento, il TAR ha ordinato all’Amministrazione scolastica di corrispondere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 5.803,93, oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione e senza compenso. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo l’importo del debito esiguo e la penalità eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario mediante attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza munita di attestazione di conformità è stata considerata titolo esecutivo notificabile ai fini dell’esecuzione giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo all’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L’ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il giudice amministrativo sia competente a conoscere dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
  • Prima di procedere giudizialmente all’esecuzione di un titolo nei confronti della pubblica amministrazione deve essere notificato il titolo esecutivo, munito dell’attestazione di conformità, e deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione e decorso il termine dilatorio per l’esecuzione, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare fin d’ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all’entità contenuta del debito, risulti sproporzionata, eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoProporzionalità e ragionevolezza

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