Ordinanza n. 1340/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli, Sez. IX, n. 695/2026, che aveva respinto la domanda cautelare nella controversia relativa alla procedura di gara CIG B727BD475F
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare formulata in primo grado. La domanda era diretta sia alla riammissione dell’impresa alla procedura di gara, sia all’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con fissazione dell’udienza di merito in primo grado. Il testo non espone in dettaglio i vizi dedotti contro l’esclusione dalla gara o le specifiche censure rivolte all’ordinanza cautelare; precisa soltanto che tali critiche avevano contenuto suscettibile di essere valutato nel giudizio a cognizione piena.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare senza procedere a un vaglio di fondatezza delle tesi dell’appellante. Ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva già fissato l’udienza per la definizione del merito al 28 aprile 2026, data prossima rispetto alla camera di consiglio del 14 aprile 2026. Tale imminente celebrazione del giudizio di merito escludeva la sussistenza di esigenze cautelari idonee a giustificare la sospensione dell’ordinanza del TAR e la riammissione dell’impresa alla gara. Il sollecito scrutinio delle censure nel giudizio a cognizione piena è stato ritenuto misura adeguata a tutelare gli interessi contrapposti. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 4.000, oltre accessori, nella misura di euro 2.000 per ciascuna parte appellata costituita.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Individua la disciplina dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato dall’appellante per ottenere la fissazione del merito in primo grado; il Collegio ha rilevato che l’udienza di merito era già stata fissata dal TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, l’imminente fissazione o celebrazione dell’udienza di merito in primo grado può escludere la sussistenza di esigenze cautelari attuali tali da giustificare la sospensione dell’ordinanza cautelare impugnata e l’adozione di misure provvisorie sostanziali.
- Quando le censure rivolte contro un’ordinanza cautelare richiedono una valutazione incompatibile con la cognizione sommaria e possono essere esaminate a breve nel giudizio di merito, il sollecito scrutinio a cognizione piena può costituire tutela adeguata degli interessi contrapposti e giustificare il rigetto della domanda cautelare.
- La prossimità dell’udienza di merito deve essere valutata in concreto ai fini del periculum in mora: se il merito sarà deciso in tempi ravvicinati, viene meno l’urgenza necessaria per disporre la riammissione provvisoria a una procedura di gara.
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