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Sentenza

Sentenza n. 4477/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta Comunale n. 324, del 18/03/2025, avente a oggetto: «Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l'acquisto del Compendio immobiliare ''Ambito GFU San Siro'' comprensivo dello Stadio ''Giuseppe Meazza'' congiuntamente presentata, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, in data 11 marzo 2025 dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.a.»; - degli atti connessi presupposti e conseguenziali, ivi compresi: l'«Avviso Pubblico per la Raccolta di manifestazioni di interesse relative al Compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (Gfu) “San Siro”, comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza», pubblicato il 24 marzo 2025; la nota di convocazione del Sindaco del 25 marzo 2025 di convocazione della Conferenza di servizi; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10/10/2025, per l’annullamento: - della delibera del Consiglio Comunale n. 71, del 29 settembre 2025, di «approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio ''Giuseppe Meazza'', qualificato, nell'ambito del vigente piano di governo del territorio, quale ''Grande Funzione Urbana San Siro'', a seguito della proposta presentata da A.C. Milan S.p.a. e F.C. Internazionale Milano S.p.a, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (''Legge stadi'')», pubblicata sull’Albo pretorio dall’1/10/2025 al 17/10/2025, e relativi allegati; - per quanto occorra, della delibera della Giunta comunale n. 1323/2025, del 17/09/2025, di «approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello Stadio ''Giuseppe Meazza'', qualificato, nell'ambito del vigente piano di governo del territorio, quale ''grande Funzione Urbana San Siro'', a seguito della proposta presentata da A.C. Milan S.P.A. E F.C. Internazionale Milano S.P.A, ai sensi dell'art. 4, Comma 13, del D. Lgs. 28 Febbraio 2021 N. 38 (''Legge Stadi'')», e relativi allegati – proposta di delibera al Consiglio comunale per l’approvazione; - del subemendamento presentato all’emendamento n.9 alla delibera n. 1323/2025 della Giunta comunale nel corso della discussione in Consiglio comunale per l’adozione della delibera impugnata; - della convocazione delle Commissioni consiliari per la seduta del 24 settembre 2025, con omessa convocazione di tre Commissioni.

Giustizia amministrativa202501337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale n. 324 del 18 marzo 2025, avviso pubblico e atti connessi relativi alla proposta di acquisto del compendio immobiliare GFU San Siro e all’avvio della conferenza di servizi; con motivi aggiunti, deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 29 settembre 2025 e atti connessi di approvazione degli elementi essenziali della compravendita

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e proponenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, residenti o titolari di attività nell’area vicina allo stadio, insieme a un’associazione di tutela ambientale e urbanistica, hanno impugnato gli atti comunali relativi alla proposta con cui Inter e Milan, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del d.lgs. 38/2021, intendevano acquistare il compendio GFU San Siro, comprensivo dello stadio Meazza, per realizzare un nuovo impianto e trasformare l’area. Con il ricorso introduttivo hanno dedotto violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. 38/2021 e dell’art. 7 della legge 86/2019, sviamento, violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, difetto ed erroneità dell’istruttoria, censure sulla stima dell’Agenzia delle Entrate, violazione dell’art. 4, comma 13, del d.lgs. 38/2021 in relazione all’avviso pubblico, travalicamento di potere, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, nonché violazione degli artt. 14 e 14-bis della legge 241/1990. Con i motivi aggiunti hanno contestato la deliberazione consiliare di approvazione degli elementi essenziali della compravendita e gli atti connessi, deducendo violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. 38/2021, sviamento, perplessità, illogicità e contraddittorietà, violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 5 del regolamento delle commissioni consiliari e degli artt. 59 e 61 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio. Il filo conduttore delle censure era l’illegittimità della prospettata costruzione del nuovo stadio e demolizione di quello esistente. Il Comune e le società hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità per carenza di interesse, frazionamento dell’iniziativa processuale e mancata impugnazione di atti presupposti e successivi. Il giudice ha esaminato prioritariamente tale eccezione, senza scrutinare nel merito i motivi di legittimità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., accogliendo l’eccezione fondata sulla parcellizzazione dell’impugnazione. Il ricorso n. 1337/2025 era stato proposto anche come terzo ricorso per motivi aggiunti nel giudizio n. 61/2022, ma la compagine dei ricorrenti era mutata in misura significativa rispetto a quella che aveva proposto i primi atti di quel giudizio: i nuovi ricorrenti non potevano quindi giovarsi delle impugnazioni svolte da soggetti diversi. Inoltre, nel giudizio in esame era stato impugnato soltanto un segmento della sequenza procedimentale: non erano stati contestati atti presupposti ormai consolidati, tra cui quelli relativi all’inclusione del compendio nel PAVI e alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta del 2019, né atti successivi rilevanti, quali la deliberazione di Giunta n. 1321 del 24 ottobre 2025 e la determinazione dirigenziale n. 9756 del 30 ottobre 2025, impugnati separatamente. Ne derivava sia una carenza originaria sia una carenza sopravvenuta di interesse. La decisione assorbente ha esonerato il Collegio dall’esame delle altre eccezioni e dei motivi di merito. Respinta l’istanza di cancellazione di espressioni ritenute offensive, perché la frase contestata rientrava nei limiti della dialettica difensiva. Non è stata disposta la riunione dei giudizi, facoltà discrezionale del giudice; la domanda cautelare era stata rinunciata dai ricorrenti e la causa cancellata dal ruolo cautelare. Spese compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Va, pertanto, ribadito come l’impugnazione parcellizzata di un singolo frammento della sequenza procedimentale, in precedenza illustrata, risulti inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) prima parte c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile quando l’impugnazione limitata a un frammento della sequenza procedimentale non offre un’utilità concreta, anche per la mancata contestazione di atti presupposti o successivi che hanno consolidato o completato gli effetti del procedimento.

  • art. 70 c.p.a.

    Invero, ai sensi dell’art. 70 c.p.a. la riunione dei ricorsi giurisdizionali è rimessa alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice.

    La riunione di ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del giudice; il suo mancato esercizio, di regola, non costituisce vizio della pronuncia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Al riguardo, tra le numerose eccezioni sollevate il Collegio, nel rispetto del principio della «ragione più liquida», corollario del principio di economia processuale (su cui cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 5 gennaio 2015, n. 5; Cass. Civ., SS. UU., 12 dicembre 2014, n. 26242; nonché, da ultimo, Cons. Stato, IV, 28 maggio 2025, n. 4658), ritiene di esaminare l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per carenza d’interesse promanante dalla parcellizzazione dell’iniziativa processuale dei ricorrenti.

    Il richiamo al codice di procedura civile consente l’applicazione nel processo amministrativo delle relative disposizioni nei limiti della compatibilità; nella decisione il Collegio richiama tale raccordo processuale e decide l’eccezione assorbente secondo il criterio della ragione più liquida.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un segmento isolato di una sequenza procedimentale è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non abbia contestato atti presupposti che hanno consolidato i propri effetti o atti successivi necessari a incidere utilmente sull’assetto controverso.
  • Una compagine di ricorrenti significativamente diversa da quella che ha proposto precedenti impugnazioni non può avvalersi degli atti processuali compiuti da quest’ultima; la discontinuità soggettiva, se non giustificata, impedisce di considerare unitariamente le iniziative e può concorrere a determinare la carenza di interesse rispetto all’impugnazione parziale.
  • La riunione dei ricorsi connessi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. è rimessa alla discrezionalità del giudice e il suo mancato esercizio, di regola, non costituisce vizio della decisione né richiede una specifica motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseAbuso del diritto e del processo

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