Cassazione Penale, Sentenza n. 6755/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PM impugna l'ordinanza del 4/10/2024 del Tribunale del riesame che, pur avendo riconosciuto gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari ritenendo decisivo il consistente decorso del tempo (fatti fino a ottobre 2018). Il PM deduce violazione di norme (artt. 274, 275 c.p.p.) e vizio di motivazione perché, per il delitto di cui all'art. 416-bis, sussiste una presunzione relativa delle esigenze cautelari che non può essere superata solo dal "tempo silente"; chiede annullamento con rinvio e, in subordine, rimessione alle Sezioni Unite. Le difese hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e hanno eccepito, tra l'altro, la necessità di valutare compiti concreti nel sodalizio e questioni sulla retrodatazione della misura (art. 297 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del PM: ritiene che il Tribunale del riesame abbia compensato la presunzione legale di esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) esclusivamente con il decorso del tempo (circa sei anni) senza fornire elementi obiettivi e specifici idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari. La Corte richiama la giurisprudenza recente secondo cui il "tempo silente" non è di per sé sufficiente, soprattutto rispetto ad associazioni mafiose "storiche", e che la presunzione può essere superata solo con elementi quali il recesso dall'associazione, l'esaurimento dell'attività associativa o altri fattori concreti. Pertanto la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Dispositivo sul riesame delle misure cautelari: procedura esperita in sede di riesame avverso l'ordinanza del GIP; richiamato per inquadrare il tipo di impugnazione.
art. 416-bis c.p.
Delitto di associazione di tipo mafioso: la gravità del reato e la natura strutturata e persistente dei sodalizi mafiosi giustificano una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per specifici delitti (tra cui quelli aggravati dall'art. 416-bis); la Cassazione chiarisce che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti e specifici, non con il mero decorso del tempo.
art. 274 c.p.p.
Richiamato nella doglianza del PM insieme all'art. 275: attiene ai principi generali sulle misure cautelari e alle modalità di motivazione delle decisioni.
art. 297 c.p.p.
Norma sulla retrodatazione della custodia cautelare: posta dalla difesa come questione trattata dal Tribunale del riesame; la Corte osserva che alcune questioni processuali collegate non possono sostituire il corretto esame delle esigenze cautelari.
Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024 (Serafino)
Giurisprudenza richiamata che afferma come la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, possa essere superata solo se emergono elementi specifici concernenti tipologia del delitto, modalità del fatto e sua risalenza; esclude l'automatismo valutativo basato sul solo tempo.
Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024 (Tavella)
Decisione che sottolinea che, per associazioni mafiose "storiche", la presunzione di esigenze cautelari resiste salvo prova del recesso o dell'esaurimento dell'attività associativa; il "tempo silente" può essere valutato solo in via residuale e insieme ad altri elementi probatori.
Sezioni Unite, n. 36958/2021
Richiamata dalle difese per il principio secondo cui non basta la mera messa a disposizione di risorse o ruoli nel sodalizio: è necessario individuare compiti concreti svolti dal partecipante per dare consistenza alla partecipazione. La Cassazione tiene conto di questo indirizzo nel bilanciare il valore probatorio degli elementi.
Massime di principio
- Per i reati aggravati dall'art. 416-bis la legge prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; tuttavia tale presunzione non è inderogabile e può essere superata solo con elementi oggettivi, specifici e attuali.
- Il mero decorso del tempo ("tempo silente") tra i fatti contestati e l'adozione della misura non è di per sé idoneo a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari; deve essere integrato da prove di recesso, cessazione dell'attività del sodalizio, collaborazione, trasferimento o altri fatti concreti.
- Nel caso di associazioni mafiose "storiche" e radicate, la soglia per superare la presunzione è più alta: occorrono elementi chiari che dimostrino l'effettiva lontananza o inoperatività dell'indagato rispetto al sodalizio.
- Il giudice del riesame/merito deve motivare in modo specifico e articolato quando dichiara sopravvenute o inesistenti le esigenze cautelari, indicando le prove o l'assenza di esse che giustificano la decisione.
- Chi esercita l'azione (PM) per sostenere la misura cautelare deve allegare e documentare elementi idonei a dimostrare il persistere del pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio o di fuga; la difesa, per contro, può neutralizzare la presunzione con prove di disengagement o elementi concreti di cambiamento.
- Questioni processuali accessorie (es. retrodatazione della misura) non possono sostituire o sorreggere una decisione che ometta il corretto esame delle esigenze cautelari; tali profili vanno trattati con chiarezza e, se necessario, possono essere riesaminati in sede di rinvio.
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