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Ordinanza

Ordinanza n. 85/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determina del 21 ottobre 2025 del Comune di Santa Cristina Valgardena avente ad oggetto la terza comunicazione dei motivi ostativi all'intervento relativo al permesso di costruire con codice pratica Sue 1072025 - 0935, da ritenersi, nella sostanza, definitivo diniego del permesso di costruire richiesto; - di qualsiasi altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi compresa le precedenti comunicazioni di motivi ostativi del 22 luglio 2025 e 29 agosto 2025 (doc. nr. 2 e 2 bis) del Comune di Santa Cristina Valgardena.

Giustizia amministrativa202500256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale recante la terza comunicazione dei motivi ostativi al rilascio di un permesso di costruire, ritenuta sostanzialmente equivalente a un diniego definitivo, nonché precedenti comunicazioni di motivi ostativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determina comunale del 21 ottobre 2025, avente a oggetto la terza comunicazione dei motivi ostativi relativa alla richiesta di permesso di costruire per un intervento sulla particella edificiale 1399, casa “Coi”, sostenendo che essa costituisse, nella sostanza, un diniego definitivo del titolo edilizio. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e consequenziali, comprese le precedenti comunicazioni dei motivi ostativi. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice ha ritenuto necessaria un’integrazione istruttoria prima della decisione.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto l’istruttoria non completa e ha disposto l’acquisizione, ai fini della decisione, dell’intera documentazione relativa alla domanda di permesso di costruire, comprensiva delle tavole progettuali; dell’intera documentazione, inclusa la relazione tecnica e le tavole progettuali, relativa alla concessione edilizia del 2000 sulla medesima particella, alle eventuali varianti successive e al certificato di abitabilità; nonché del piano urbanistico comunale e delle norme di attuazione vigenti nel 2000. L’adempimento è stato posto a carico del Comune, anche se non costituito, entro il 30 aprile 2026. Il giudice ha precisato che restano fermi il riparto dell’onere della prova e la facoltà dell’amministrazione di non costituirsi. La decisione sul merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 22 luglio 2026. Non è stata definita la domanda di annullamento né è stata resa una decisione cautelare sull’efficacia degli atti.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La disposizione è richiamata per fondare l’acquisizione della documentazione amministrativa necessaria alla completezza dell’istruttoria.

  • art. 46, comma 3, c.p.a.

    Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.

    La disposizione è richiamata quanto alla comunicazione alle parti della documentazione prodotta dall’amministrazione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le norme relative ai poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le norme relative agli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le norme relative agli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Quando la documentazione disponibile non consente di ricostruire compiutamente i presupposti tecnici, edilizi e urbanistici dell’atto impugnato, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione degli atti necessari prima di decidere il merito.
  • Nell’ambito dell’istruttoria processuale, possono essere richiesti all’amministrazione sia gli atti relativi al procedimento oggetto di giudizio sia i precedenti titoli edilizi, le varianti, le certificazioni e gli strumenti urbanistici rilevanti per verificare la situazione giuridica e fattuale dell’immobile.
  • L’esercizio dei poteri istruttori del giudice non altera il riparto dell’onere della prova e non esclude la facoltà dell’amministrazione di non costituirsi in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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