Cassazione Civile, Ordinanza n. 14844/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un "contratto di concessione uso loculo" stipulato nel 2011 tra una cittadina e il Comune. In primo grado, il giudice di pace aveva annullato il contratto e condannato il Comune a restituire euro 775, ritenendo che il loculo fosse già stato concesso alla medesima parte nel 1986 per 99 anni e che quindi il nuovo contratto fosse stato concluso per errore sulla inesistenza di un precedente diritto. Il Comune ha proposto appello deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia spettasse al giudice amministrativo. La parte privata, costituendosi in appello, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 113, 339 e 342 c.p.c. e ha contestato nel merito le doglianze del Comune. Dopo la riforma, il Tribunale ha accolto l’appello, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel ricorso per cassazione la parte privata ha denunciato: 1) violazione degli artt. 113, 339, 360, 112, 348-bis e 348-ter c.p.c., sostenendo che la sentenza del giudice di pace, per il basso valore e per la natura equitativa, sarebbe stata impugnabile solo con ricorso per cassazione o comunque con appello a motivi tassativi, e che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c. e delle norme sul filtro di inammissibilità in appello; 3) ultrapetizione/extrapetizione, per avere il giudice d’appello deciso sul merito e sulla giurisdizione nonostante la dedotta carenza di motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che i motivi fossero inammissibili perché non autosufficienti, poiché il ricorso non riportava il contenuto degli atti processuali e soprattutto dell’atto di appello, impedendo di verificare la reale portata delle doglianze. Dall’altro, ha affermato che la controversia rientrava nel giudizio di equità necessaria del giudice di pace ex art. 113, comma 2, c.p.c., e che, per le sentenze di tale giudice pubblicate dopo il d.lgs. n. 40/2006, il rimedio ordinario è l’appello a critica vincolata ex art. 339, comma 3, c.p.c., non il ricorso diretto per cassazione. Ha quindi considerato corretta la decisione del Tribunale di esaminare l’appello del Comune, rilevando che la deduzione del difetto di giurisdizione rendeva l’impugnazione ammissibile e superava implicitamente anche le eccezioni sul filtro ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati attestati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.c.
"il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede euro 1100"
La controversia è stata qualificata come rientrante nell'equità necessaria del giudice di pace, con conseguente applicazione del regime speciale delle impugnazioni.
art. 114 c.p.c.
È richiamato per distinguere l'equità facoltativa, che richiede concorde richiesta delle parti, dall'equità necessaria ex art. 113, comma 2, c.p.c.
art. 339, comma 3, c.p.c.
"le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ... sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia"
Per le sentenze di equità necessaria del giudice di pace, l'appello è l'unico rimedio ordinario e ha natura a critica vincolata; non è ammesso il ricorso diretto per cassazione salvo i casi espressamente previsti.
art. 360 c.p.c.
È richiamato per chiarire che il ricorso per cassazione è il rimedio contro sentenze d'appello o pronunciate in unico grado, ma non contro la sentenza equitativa del giudice di pace nei casi in esame.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il Tribunale, decidendo sulla giurisdizione, ha implicitamente superato le eccezioni di inammissibilità dell'appello.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la specificità dei motivi di appello; la Corte ha però ritenuto che l'appello del Comune fosse specifico almeno quanto al difetto di giurisdizione.
art. 348-bis c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare il filtro di inammissibilità; la Corte ha escluso la censura perché l'appello aveva ragionevole probabilità di essere accolto, come mostrato dall'accoglimento sul difetto di giurisdizione.
art. 348-ter c.p.c.
È richiamato per spiegare il meccanismo procedurale del filtro in appello, non attivato perché il giudice di secondo grado ha esaminato il gravame nel merito della giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., se pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, sono impugnabili ordinariamente con appello a critica vincolata ex art. 339, comma 3, c.p.c., e non con ricorso diretto per cassazione, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge.
- L'appello avverso una sentenza equitativa del giudice di pace è ammissibile anche se deduce questioni di giurisdizione, competenza o difetto radicale di motivazione, purché la censura rientri nei limiti del modello impugnatorio previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c.
- Il filtro di inammissibilità di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non va applicato quando il giudice d'appello ritenga che il gravame abbia una ragionevole probabilità di accoglimento, evenienza che può risultare dall'accoglimento della questione trattata, come il difetto di giurisdizione.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente che censura la decisione di merito deve riportare o almeno indicare con precisione gli atti processuali rilevanti, specialmente l'atto di appello, altrimenti i motivi sono inammissibili.
- La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando il giudice d'appello, decidendo una questione preliminare o pregiudiziale, mostri implicitamente di aver disatteso le eccezioni incompatibili con la decisione adottata.
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