Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13197/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo UE presentata dal ricorrente con assicurata con assicurata password n. 055995032222 spedita in data 21 settembre 2024 (pratica 25rm055135), con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;

Giustizia amministrativa202605035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata il 21 settembre 2024, e per ottenere l'ordine alla Questura di Roma di provvedere espressamente. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato di avere definito il procedimento amministrativo mediante rilascio del titolo di soggiorno, successivamente messo in consegna. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo contestualmente la liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'Amministrazione ha definito il procedimento con il rilascio del permesso di soggiorno e il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia sul silenzio. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della definizione in rito. Il Tribunale ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente euro 903,25, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata perché il procedimento amministrativo è stato definito con il rilascio del titolo richiesto e il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento dell'avviso alle parti circa la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicate.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale

    Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, tenendo conto dei valori medi tariffari e dell'impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede, per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo, la riduzione della metà dei compensi spettanti al difensore.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022

    È stato applicato per determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell'attività difensiva, all'affare trattato e al risultato del giudizio, nonché per le riduzioni tariffarie indicate nella sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione definisce il procedimento mediante l'adozione del provvedimento richiesto e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo determina la perdita dell'interesse alla pronuncia sull'illegittimità del silenzio, non essendo più necessaria una decisione giudiziale sull'obbligo di provvedere.
  • In caso di ricorso sul silenzio definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in ragione della particolare modalità di definizione della controversia.
  • Nel gratuito patrocinio nel processo amministrativo, il compenso del difensore è liquidato dall'autorità giudiziaria considerando i valori medi tariffari, l'impegno professionale, le caratteristiche dell'attività svolta e il risultato del giudizio, con applicazione delle riduzioni previste dalla legge e dalla disciplina tariffaria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.