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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14797/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione provvisoria a ruolo per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2003, per metà degli importi richiesti con un avviso di accertamento separatamente impugnato. Le riprese riguardavano operazioni soggettivamente inesistenti in una presunta frode carosello relativa all'importazione di autovetture di provenienza intracomunitaria, nonché l'asserita erronea applicazione del regime IVA del margine. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con nove censure: la principale contestava la ritenuta autonoma impugnabilità della cartella per vizi non propri, sostenendo che nel presente giudizio la cartella fosse impugnabile solo per vizi propri ex art. 19 d.lgs. 546/1992, non potendo essere rimesse in discussione le questioni di merito relative alla fondatezza delle riprese; altre censure denunciavano violazione dell'art. 2698 c.c., omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, poiché la CTR si sarebbe pronunciata anche su atti e posizioni estranei al perimetro del giudizio. I contribuenti resistono con controricorso, richiamando anche un diniego di definizione agevolata e lo sgravio della cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale la notifica del diniego della definizione agevolata e tardiva la relativa contestazione in memoria; ha ritenuto non determinante lo sgravio della cartella, perché atto dovuto e non idoneo a far cessare la materia del contendere. Sul merito, ha accolto il primo motivo, affermando che, poiché nel giudizio non era impugnato l'avviso di accertamento presupposto, la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri e non per profili attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria. Ha inoltre accolto l'ottavo motivo per extrapetizione, rilevando che il processo riguardava solo la cartella per IVA e IRAP e non anche altri atti o cartelle relativi a sanzioni, avviso IVA 2003 o IRPEF dei soci. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti. Spese di merito compensate e contribuenti condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella di pagamento è impugnabile nel giudizio considerato soltanto per vizi propri, quando non sia oggetto di impugnazione anche l'atto presupposto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 2698 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti come norma asseritamente violata, senza accoglimento autonomo.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ravvisato extrapetizione perché il giudice di merito si era pronunciato oltre il perimetro del giudizio, includendo atti e posizioni non devoluti.

  • art. 384, comma 2 c.p.c.

    Dopo la cassazione, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • artt. 16, 16-bis e 17 d.lgs. n. 546/1992

    Le modalità di notificazione telematica al difensore via PEC sono state ritenute rituali e conformi al processo tributario.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    Richiamato con riferimento alla richiesta di sospensione per definizione agevolata e al successivo diniego.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se è impugnata solo la cartella di pagamento e non anche l'avviso di accertamento presupposto, la cartella può essere contestata unicamente per vizi propri, senza poter rimettere in discussione il merito della pretesa fiscale.
  • La pronuncia del giudice di merito su atti o rapporti estranei al petitum del giudizio integra extrapetizione e determina nullità della sentenza.
  • Lo sgravio della cartella disposto dall'amministrazione, quando costituisce atto dovuto, non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere.
  • La contestazione del diniego di definizione agevolata deve essere tempestiva e correttamente introdotta nel processo; se la notifica è stata eseguita rituale-mente al difensore tramite PEC, l'eccezione sollevata solo in memoria è tardiva.
  • Quando la questione è esclusivamente di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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