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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7561 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha impugnato la sentenza della CTR Liguria sostenendo che l'avviso di revisione dell'accertamento, emesso il 24 maggio 2005 per recuperare dazi doganali ritenuti evasi nel corso di un'importazione del 20 marzo 2000, fosse tempestivo. Secondo l'Amministrazione, la comunicazione OLAF del 9 marzo 2001 e la conferma del Ministero dell'Economia spagnolo del 28 marzo 2001, relative alla falsità dei certificati AGRIM, costituivano una notitia criminis idonea ad applicare la proroga prevista per i fatti perseguibili penalmente, facendo decorrere il termine dalla conclusione definitiva del procedimento penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione e confermato la tardività dell'avviso. Il termine ordinario triennale per la revisione e il recupero dei dazi era scaduto, poiché le operazioni doganali risalivano al 20 marzo 2000 e l'avviso era stato emesso soltanto il 24 maggio 2005. La proroga collegata a un fatto penalmente perseguibile non era applicabile: le note OLAF e spagnola non risultavano atti trasmessi dall'Amministrazione all'autorità giudiziaria italiana e non era documentata una valida notitia criminis né un procedimento penale. Di conseguenza, la pretesa doganale è stata ritenuta prescritta e non sono state liquidate spese, data la mancata costituzione della società.

Norme richiamate

  • Art. 221, paragrafi 3 e 4, del Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)

    In via di principio, la comunicazione dell'importo dei dazi non può più essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni; in presenza di un atto perseguibile penalmente, può essere effettuata anche dopo tale termine alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

    Il termine ordinario per comunicare i dazi è triennale. L'eccezione per fatti penalmente perseguibili non stabilisce autonomamente il regime della prescrizione, ma rinvia al diritto nazionale dello Stato membro.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 84, come modificato dalla L. n. 428/1990, art. 29

    L'azione di recupero a posteriori dei dazi non può essere avviata, in via di principio, dopo tre anni dalla contabilizzazione dell'importo o, se questa non ha avuto luogo, dalla nascita del debito doganale.

    Nel diritto italiano la proroga del termine triennale per un fatto costituente reato opera solo se, durante il termine ordinario e prima della sua scadenza, è stata trasmessa all'autorità giudiziaria una effettiva notitia criminis. Non basta una segnalazione investigativa o amministrativa priva di collegamento documentato con un procedimento penale.

  • Artt. 201 e 220 del Regolamento CEE n. 2913/1992

    Le operazioni doganali e l'insorgenza dell'obbligazione doganale vengono collegate alla presentazione della dichiarazione e alla contabilizzazione dei dazi.

  • Art. 243 del Regolamento CEE n. 2913/1992

    La presentazione di un ricorso doganale sospende il termine di prescrizione per la durata del relativo procedimento.

Massime di principio

  • In materia di recupero a posteriori dei dazi, il termine ordinario triennale decorre dalla contabilizzazione dell'importo o, se questa manca, dall'insorgenza dell'obbligazione doganale.
  • La proroga collegata a un fatto penalmente perseguibile non si applica automaticamente perché emergono irregolarità, falsità documentali o segnalazioni di organismi investigativi internazionali.
  • Per superare il termine triennale occorre dimostrare una notitia criminis formalmente trasmessa all'autorità giudiziaria competente entro la scadenza del termine ordinario e riferita ai fatti che hanno impedito la corretta determinazione dei dazi.
  • Una comunicazione amministrativa o investigativa, da sola, non equivale necessariamente a una notitia criminis rilevante secondo il diritto nazionale.
  • L'Amministrazione deve documentare gli elementi che giustificano la proroga, incluso il collegamento tra il fatto penalmente perseguibile, l'obbligazione doganale e l'eventuale procedimento penale.
  • Se l'avviso di revisione viene emesso dopo la scadenza del termine triennale e non è provata una valida causa di proroga o sospensione, l'atto è tardivo e la pretesa doganale non può essere recuperata.

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