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Ordinanza

Ordinanza n. 229/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ritiro cautelare di armi, munizioni, licenza di porto d’armi per difesa personale e autorizzazione ministeriale al porto delle armi, disposto dai Carabinieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento del 7 luglio 2026 con cui i Carabinieri, su richiesta della Questura e a seguito di una segnalazione di reato, hanno ritirato le armi e le munizioni in suo possesso nonché la licenza di porto d’armi per difesa personale e l’autorizzazione ministeriale al porto delle armi. Dal testo emerge che una collega di lavoro, anch’essa guardia giurata, aveva presentato denuncia per atti persecutori, violenza sessuale, in subordine violenza privata, e lesioni personali aggravate, riferendo un clima persecutorio, denigratorio, intimidatorio e con connotazione sessuale e sessista sul luogo di lavoro, nonché una lesione al braccio. Successivamente, il Prefetto ha avviato il procedimento per l’eventuale adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39, comma 1, T.U.L.P.S. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto giustificato, nelle more del procedimento prefettizio e sotto il profilo cautelare, il ritiro urgente delle armi e dei titoli disposto ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S., rilevando che la misura era stata applicata alle quattro guardie giurate coinvolte nella vicenda, sia agli accusati sia alla persona lesa. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico alla sicurezza tutelato dal ritiro cautelare urgente. Non è stata quindi ravvisata la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’atto. Considerata tuttavia la rilevanza della conservazione dei titoli necessari allo svolgimento delle mansioni delle guardie giurate, il TAR ha fissato una ravvicinata udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.

    RITIRARE AL RICORRENTE ... LE ARMI E MUNIZIONI IN SUO POSSESSO

    La disposizione costituisce la base del potere urgente e cautelare di ritiro delle armi e dei relativi titoli, esercitabile nelle more quando emerga una situazione ritenuta idonea a giustificare la tutela immediata dell’interesse pubblico alla sicurezza.

  • art. 39, comma 1, T.U.L.P.S.

    divieto di detenzione armi e munizioni

    La norma è richiamata quale base del distinto procedimento prefettizio avviato per l’eventuale adozione del divieto di detenzione; tale procedimento risulta ancora pendente nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    È la disposizione processuale applicata per la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il ritiro urgente di armi e titoli abilitativi disposto ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. può essere mantenuto in via cautelare quando, a seguito di una denuncia per fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo della sicurezza, risulti pendente un successivo procedimento volto all’eventuale divieto di detenzione delle armi.
  • Nella fase cautelare, il giudice può accordare prevalenza all’interesse pubblico alla sicurezza rispetto all’interesse del titolare alla disponibilità immediata delle armi e dei titoli, quando la misura amministrativa abbia natura urgente e cautelare.
  • La pendenza del procedimento prefettizio per l’eventuale adozione del divieto di detenzione non impedisce, nelle more, il mantenimento del ritiro cautelare urgente delle armi disposto ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.
  • Quando il ritiro dei titoli incide sulla possibilità di svolgere mansioni lavorative che richiedono il porto d’armi, il giudice può respingere la sospensione cautelare ma fissare una ravvicinata udienza pubblica per la definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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