Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la restituzione di metalli preziosi (oro) o, in alternativa, del relativo controvalore in denaro, sostenendo di essere depositante presso Esposito Group S.p.A. in "conto tesoro" e terza di buona fede rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della società. Contestava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza per violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che il patrimonio immobiliare della società sarebbe stato sufficiente a garantire il credito dello Stato e che l'oro era stato venduto dall'amministratore giudiziario, per cui chiedeva l'attribuzione del controvalore spettante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello cautelare e il ricorso riproponevano questioni già decise con ordinanza del G.i.p. del 24/11/2023 senza apportare fatti nuovi; l'appello cautelare non aveva i requisiti di specificità richiesti. Inoltre la Corte ha richiamato la regola secondo cui la restituzione del bene o del controvalore va chiesta all'amministratore giudiziario e, in caso di contenzioso, al giudice dell'attuazione della misura secondo l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. e il D.Lgs. n.159/2011 (titolo IV libro I). Poiché l'oro era stato alienato con autorizzazione del G.i.p. e il ricorso mirava al controvalore, la via corretta non era quella adottata dalla ricorrente davanti al Tribunale del riesame; per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nonché al versamento di una somma determinata alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
L'art. 104-bis rinvia alla disciplina del D.Lgs. n.159/2011 per la tutela dei terzi e per la liquidazione: la restituzione del bene o del controvalore deve essere richiesta all'amministratore giudiziario e, in caso di contenzioso, valutata dal giudice dell'attuazione della misura secondo le regole del titolo IV del libro I del D.Lgs. n.159/2011.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), titolo IV, libro I
Disciplina la tutela dei terzi di buona fede e le procedure di liquidazione e restituzione nei rapporti con l'esecuzione delle misure cautelari reali; stabilisce la competenza del giudice per le controversie relative alla restituzione o alla liquidazione del controvalore.
art. 52 e ss. D.Lgs. n.159/2011
Indicano la procedura e i criteri per l'eventuale contenzioso relativo alla restituzione/liquidazione dei beni e del controvalore e la determinazione dei diritti dei terzi interessati.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato questa norma per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione di somme da versare dalla parte soccombente; la Corte ha considerato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia agito in colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto il versamento di una somma commisurata alla consistenza della causa.
Massime di principio
- Se il bene sequestrato è stato alienato dall'amministratore giudiziario, il terzo che reclama il bene deve chiedere la liquidazione del controvalore all'amministratore e, in caso di disaccordo, adire il giudice competente previsto dal D.Lgs. n.159/2011 (giudice dell'attuazione della misura), non il tribunale del riesame con istanze che riproducono questioni già decise.
- Le istanze riproposte senza fatti nuovi rispetto a precedenti pronunce possono essere dichiarate inammissibili per riverberazione degli effetti preclusivi; è necessario indicare fatti nuovi o elementi non previamente conosciuti per superare ordini di inammissibilità precedenti.
- L'appello cautelare e le impugnazioni devono specificare i punti di censura e i motivi di fatto e di diritto in modo proporzionato alla complessità della decisione impugnata: la genericità o la riproposizione di argomentazioni già esaminate comporta il rischio di inammissibilità.
- La qualifica di "terzo di buona fede" richiede la prova del titolo, della buona fede e l'idoneità del patrimonio della parte debitrice a soddisfare i crediti: tali questioni devono essere prospettate nelle sedi e con le procedure previste dalla normativa antimafia applicabile.
- La scelta della giusta procedura processuale (amministratore giudiziario → giudice dell'attuazione → eventuali impugnazioni) è determinante per la tutela efficace dei diritti del terzo; procedere per vie improprie può comportare condanna alle spese e al pagamento di somme accessorie.
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