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Sentenza

Sentenza n. 1181/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di scrutinio finale che avevano disposto la sospensione del giudizio dello studente, nonché le comunicazioni e il calendario delle prove per il recupero del debito formativo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il consiglio di classe, all’esito dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2025-2026, aveva disposto all’unanimità la sospensione del giudizio dello studente, comunicando altresì il riesame della sua posizione e fissando una prova scritto-grafica per il recupero del debito formativo. Dal testo della sentenza non risultano esposti specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno riferito che il consiglio di classe, con successivo verbale del 3 agosto 2026, ha modificato il giudizio, attribuendo allo studente la valutazione finale di 6/10 nella disciplina interessata, annullando l’efficacia del precedente verbale nella parte relativa alla sospensione del giudizio, eliminando gli atti consequenziali e procedendo all’attribuzione del credito scolastico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il successivo verbale del consiglio di classe aveva integralmente superato e rimosso gli effetti degli atti impugnati, con attribuzione della valutazione finale e del credito scolastico. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto il riesame favorevole è intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso e dopo l’adozione del decreto cautelare monocratico. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • art. 56 c.p.a.

    decreto monocratico, inaudita altera parte

    Il decreto cautelare monocratico è intervenuto prima dell’adozione del successivo verbale con cui l’amministrazione ha rimosso gli effetti degli atti impugnati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione all’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato a fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo atto che supera e rimuove integralmente gli effetti degli atti impugnati, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda di annullamento.
  • Quando la soddisfazione sostanziale della pretesa del ricorrente interviene dopo la proposizione del ricorso e in conseguenza dell’iniziativa giudiziaria, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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