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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15877/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società debitrice in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale su istanza del creditore. La reclamante sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato il verbale assembleare del 20 febbraio 2019, nel quale, a suo dire, i soci avevano rinunciato al credito per finanziamenti infruttiferi già erogati per euro 155.000, con effetto riduttivo dell'indebitamento complessivo; contestava inoltre che la Corte avesse trascurato le rettifiche di bilancio e altri dati contabili dai quali sarebbe emersa la mancanza del requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l.f., poiché l'esposizione debitoria sarebbe stata inferiore alla soglia di euro 500.000. Nel ricorso venivano dedotte violazione delle norme sull'interpretazione degli atti e sulla remissione del debito, nonché omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione su punto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha censurato la Corte d'appello per aver negato, con motivazione apparente e senza adeguata interpretazione del verbale assembleare, l'efficacia della rinuncia al credito dei soci, che poteva risultare anche tacitamente e senza forma solenne, e per aver omesso di esaminare le rettifiche di bilancio dedotte dalla società, rilevanti ai fini della verifica del superamento della soglia di indebitamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene invocato quale vizio di legittimità per violazione di legge nella ricostruzione dell'atto assembleare e dei presupposti di fallibilità.

  • art. 1, comma 1, lett. c), l.f.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza del requisito dimensionale dell'indebitamento oltre soglia.

  • art. 1, comma 2, l.f.

    richiamato nella motivazione della corte territoriale e nella censura per la verifica dei requisiti di fallibilità, inclusa la soglia dell'indebitamento complessivo.

  • art. 1236 c.c.

    richiamato per affermare che la remissione del debito può derivare da una manifestazione di volontà del creditore anche non solenne.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    richiamati come canoni ermeneutici applicabili all'interpretazione del verbale assembleare.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura sulla corretta applicazione della norma e dell'interpretazione giudiziale.

Massime di principio

  • La remissione del debito non richiede una forma solenne, salvo espressa previsione di legge, e può essere desunta anche da una manifestazione tacita o da un comportamento concludente, purché univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi del credito.
  • Nel valutare la sussistenza del requisito dimensionale di fallibilità, l'indebitamento deve essere scrutinato con riferimento al momento della decisione, e non in via astratta o sulla base di un periodo temporale diverso.
  • Il giudice di merito deve interpretare gli atti negoziali o assembleari secondo i canoni legali di ermeneutica e dar conto in modo non apparente delle ragioni per cui esclude il significato letterale e sistematico dell'atto.
  • Se la parte deduce specifiche rettifiche contabili idonee a incidere sulla soglia di fallibilità, il giudice deve esaminarle criticamente e non può prescinderne con affermazioni apodittiche.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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