Ordinanza n. 513/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa tutela cautelare dell'ordinanza n. 134, Prot. 38859 del 7 settembre 2023 (doc. 1) di limitazione al transito lungo la SP 71 “Vecchia Regina” tra il Km 0,800 in Comune di Cernobbio e il Km 9,850 in Comune di Laglio, nella parte in cui impedisce il transito ai mezzi di massa superiore a 12,00 tonnellate e lunghezza superiore a 8,00 metri e altezza superiore a 3,50 metri, ancorché destinati all'esercizio dell'attività lavorativa e vieta il carico e scarico “lungo la sede della SP n. 71 dalle ore 7,00 alle ore 15,00”, e nella parte in cui non prevede, tra gli esoneri al divieto di transito, i veicoli che compiono il percorso per esigenze documentate di lavoro legate all'esigenza di raggiungere luoghi esercizio dell'attività; nonché per quanto occorra e in parte qua, in quanto atto assunto sul presupposto della necessità di deroga per il carico e scarico lungo il tratto di strada oggetto dell'ordinanza impugnata e comunque limitativo della circolazione, dell'autorizzazione di transito in deroga prot. 46764 del 25 ottobre 2023 (doc. 2), nella parte in cui limita il transito ad un unico mezzo, di peso inferiore a 26 tonnellate e di lunghezza inferiore a mt. 8,58 nonchè di altezza inferiore a mt. 3,60 e presuppone la richiesta di autorizzazione per i mezzi con cui accedere al medesimo tratto viario; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorchè non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza provinciale di limitazione al transito sulla SP 71 “Vecchia Regina” e autorizzazione di transito in deroga
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza provinciale che limitava il transito sulla SP 71, tra determinati chilometri nei Comuni di Cernobbio e Laglio, vietando il passaggio ai mezzi di massa superiore a 12 tonnellate, lunghezza superiore a 8 metri e altezza superiore a 3,50 metri, anche quando destinati all'esercizio di attività lavorative. È stato inoltre contestato il divieto di carico e scarico lungo la strada nella fascia oraria 7:00-15:00 e la mancata previsione, tra le esenzioni, dei veicoli diretti a luoghi di lavoro per esigenze documentate. La ricorrente ha impugnato, per quanto occorresse, anche l'autorizzazione di transito in deroga, nella parte in cui la limitava a un solo mezzo, con specifiche soglie dimensionali e ponderali, e presupponeva la necessità di richiedere autorizzazioni per i veicoli destinati ad accedere al tratto viario. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, dichiarando che erano in corso trattative per una composizione bonaria, ma non ha ancora precisato se permanga l'interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha disposto incombenti istruttori per verificare l'attuale permanenza dell'interesse della ricorrente alla decisione, imponendole di dichiarare motivatamente se intenda ancora ottenere una pronuncia e, in caso positivo, di aggiornare la situazione di fatto e di diritto mediante una breve memoria, indicando anche l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato alla Provincia di Como di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tramite le forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sull'incombente relativo alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può concorrere alla dichiarazione di improcedibilità.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte, previamente compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di precisare se permanga l'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato, unitamente all'espresso avvertimento contenuto nell'ordinanza, come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- In presenza di una possibile sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo può disporre un apposito incombente istruttorio per acquisire una dichiarazione motivata della parte e per aggiornare la situazione fattuale e processuale prima di calendarizzare o definire il giudizio.
- La rinuncia alla domanda cautelare motivata dalla pendenza di trattative transattive non determina, di per sé, la cessazione o l'improcedibilità del ricorso di merito, ma può rendere necessario verificare espressamente l'attuale interesse alla definizione della controversia.
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