Ordinanza n. 702/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1628/2022, resa tra le parti nel giudizio n. 382/2022 R.G., proposto ex art. 117 c.p.a. per la dichiarazione di illegittimità di silenzio-inadempimento mantenuto dal Comune di Forza D’Agrò.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istanza di sostituzione del commissario ad acta nominato per dare esecuzione alla sentenza del CGARS n. 175 del 6 marzo 2023, relativa all’ordinanza-ingiunzione comunale di rimozione di una struttura
Esito
La controversia
Il privato aveva ottenuto dal CGARS, con sentenza n. 175 del 6 marzo 2023, la dichiarazione di illegittimità del silenzio del Comune di Forza d’Agrò e la condanna dell’ente ad adottare i provvedimenti necessari per dare materiale esecuzione all’ordinanza-ingiunzione dell’Ufficio tecnico comunale n. 2 del 15 febbraio 2021. Persistendo l’inottemperanza, era stato nominato un commissario ad acta, poi sostituito con il Segretario generale del Comune di Canicattì dall’ordinanza n. 269 del 20 aprile 2026. Il Segretario generale ha chiesto di essere esonerato, adducendo sopravvenuti motivi familiari e improrogabili impegni professionali. Il CGARS ha esaminato l’istanza e le modalità necessarie per assicurare la prosecuzione e il controllo dell’attività commissariale, considerati il tempo trascorso, la perdurante mancata esecuzione del giudicato, il grave pericolo per la pubblica e privata incolumità e la complessità degli adempimenti amministrativi, organizzativi e finanziari.
La decisione
Il CGARS accoglie l’istanza del Segretario generale del Comune di Canicattì e lo esonera dall’incarico. Nomina commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Messina, autorizzato a delegare un dirigente e, previa comunicazione al Consiglio, a nominare eventuali ausiliari; il nuovo commissario dovrà completare l’esecuzione della sentenza del 2023 secondo le prescrizioni dell’ordinanza n. 269 del 2026 compatibili con la nuova ordinanza, ma senza il termine di 120 giorni allora previsto. Ordina al commissario uscente di trasmettere tutta la documentazione al successore e impone al nuovo commissario relazioni trimestrali dettagliate sull’avanzamento, gli adempimenti, le risorse, le criticità e i tempi prevedibili, sino all’integrale esecuzione. Liquida un’anticipazione di euro 7.000 sul compenso: provvisoriamente a carico solidale di tutte le parti e, nei rapporti interni, a totale carico del Comune, salva la rivalsa sui responsabili dell’installazione e dell’abbandono della struttura. Riserva al definitivo la liquidazione finale, l’imputazione definitiva delle spese e ogni ulteriore decisione, comprese quelle sulle spese di lite.
Massime di principio
- Quando il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato chiede di essere sostituito e le ragioni addotte sono ritenute meritevoli, il giudice dell’ottemperanza può esonerarlo e nominare un nuovo commissario, definendo le modalità operative necessarie a garantire la continuità dell’esecuzione.
- In presenza di perdurante inottemperanza e di attività commissariali complesse, il giudice può assicurare il controllo sull’esecuzione imponendo relazioni periodiche dettagliate, senza fissare un nuovo termine finale, ferma la necessità di procedere con la massima sollecitudine.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’anticipazione del compenso del commissario ad acta può essere posta provvisoriamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, interamente a carico dell’amministrazione inadempiente, salva la rivalsa sui responsabili dell’attività che deve essere rimossa.
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