Cassazione Civile, Ordinanza n. 20800/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva agito per equa riparazione ex legge Pinto dinanzi alla Corte d'appello, deducendo la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU e dell'art. 111 Cost. per l'eccessiva durata di un processo esecutivo iniziato nell'ottobre 2001 e terminato nel marzo 2019. La Corte territoriale aveva riconosciuto solo un indennizzo di euro 3.600 per danno non patrimoniale. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per mancata statuizione sulla domanda di danni patrimoniali; con il secondo ha censurato insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione di norme convenzionali, costituzionali, processuali e della legge n. 89 del 2001, sostenendo che l'indennizzo riconosciuto fosse irrisorio rispetto agli interessi lesi nel processo presupposto. Prima dell'esame del merito, però, la Corte ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, prima effettuata all'Avvocatura distrettuale dello Stato e poi rinnovata all'Avvocatura generale dello Stato ma non all'indirizzo PEC corretto previsto per le notifiche, con conseguente mancata sanatoria per difetto di controricorso del Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, per le notifiche a mezzo PEC all'Avvocatura generale dello Stato, deve essere utilizzato l'unico indirizzo istituzionale deputato a ricevere notificazioni; la notifica eseguita a un diverso indirizzo è nulla. Poiché anche la notifica rinnovata è risultata nulla e non sanata, e non è consentita un'ulteriore rinnovazione oltre il termine perentorio assegnato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il Ministero non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato come parametro della ragionevole durata del processo presupposto e della tutela effettiva del diritto alla riparazione
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento del giusto processo e della ragionevole durata
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
invocato per la dedotta nullità del decreto per omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
richiamato quale norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
invocato per la censura di violazione di legge e di vizio motivazionale
L. n. 89 del 2001, art. 1-bis, comma 2
richiamato nel quadro della disciplina dell'equa riparazione
L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 2-bis
richiamato per la disciplina dell'indennizzo da durata irragionevole
L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 2
richiamato per i criteri di quantificazione dell'indennizzo
art. 2056 c.c.
richiamato per la liquidazione del danno in via equitativa
art. 156, terzo comma, c.p.c.
indicato come base della sanatoria della nullità della notificazione solo per effetto di controricorso
art. 162 c.p.c.
richiamato per escludere la possibilità di un'ulteriore rinnovazione della notifica una volta scaduto il termine perentorio assegnato
art. 153 c.p.c.
richiamato per affermare il divieto di proroga dei termini perentori salvo rimessione in termini
art. 7 D.M. n. 44/2011
richiamato per l'individuazione degli indirizzi PEC censiti nei registri pubblici
art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012
richiamato quale fonte del registro pubblico degli indirizzi PEC
art. 16-ter D.L. n. 179/2012
richiamato per qualificare i registri degli indirizzi come elenchi pubblici
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile perché il processo era esente dal contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione all'Avvocatura dello Stato a mezzo PEC è valida solo se eseguita all'indirizzo istituzionale specificamente deputato al ricevimento delle notifiche; l'invio a un diverso indirizzo determina nullità della notificazione.
- Se una notificazione nulla del ricorso per cassazione viene rinnovata ma la rinnovazione è a sua volta nulla, e la nullità non è sanata dalla costituzione della controparte, il ricorso è inammissibile.
- Quando il giudice assegna un termine per la rinnovazione della notificazione nulla, quel termine ha natura perentoria e non consente ulteriori rinnovi, salvo i presupposti per la rimessione in termini.
- La sanatoria della nullità della notificazione processuale avviene, per l'Avvocatura dello Stato, solo con la proposizione del controricorso o comunque con attività difensiva della parte destinataria.
- In sede di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, le censure sul quantum e sull'omessa pronuncia restano assorbite se il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale preliminare.
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