Sentenza del 23/01/2018 n. 218 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Consolidato - Modello CNM omesso o ultra-tardivo - Perdite - Deduzione - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'ammissibilità dell'utilizzo delle perdite generate dalla società consolidata anche in presenza di omessa o ultra-tardiva presentazione del modello CNM. L'inadempimento formale relativo al modello non preclude quindi, di per sé, la fruizione delle perdite, poiché il modello ha funzione liquidatoria e non costitutiva del diritto alla deduzione delle perdite correttamente maturate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità, nell'ambito del consolidato nazionale IRES, delle perdite fiscali generate da una società consolidata in un determinato esercizio, nonostante l'omessa o la presentazione ultra-tardiva del modello CNM relativo a quell'esercizio. La questione centrale è la natura del modello CNM: secondo l'orientamento descritto, esso non costituisce una vera e propria dichiarazione dei redditi, ma un prospetto liquidatorio destinato a determinare l'imposta complessivamente dovuta dal gruppo consolidato.
Norme richiamate
Disciplina del consolidato nazionale IRES e modello CNM
Il modello CNM è qualificato come prospetto liquidatorio funzionale alla determinazione dell'imposta complessiva del consolidato, non come dichiarazione dei redditi avente natura costitutiva. Pertanto, la sua omessa o tardiva presentazione non determina automaticamente la perdita delle perdite fiscali maturate.
Norme sulla deduzione e utilizzazione delle perdite fiscali nel consolidato nazionale
Le perdite generate dalla società consolidata possono essere utilizzate nel consolidato se effettivamente maturate e documentabili; un'inadempienza meramente formale relativa al modello CNM non è sufficiente, da sola, a impedirne la deduzione.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale, occorre distinguere tra adempimenti dichiarativi o liquidatori e requisiti sostanziali per la maturazione del diritto fiscale.
- L'omessa o tardiva presentazione di un prospetto liquidatorio non comporta necessariamente la decadenza da un beneficio fiscale, quando il diritto deriva da elementi sostanziali correttamente determinati e documentabili.
- La perdita fiscale maturata dalla società consolidata non dovrebbe essere disconosciuta soltanto per un vizio formale del modello CNM, salvo che la legge attribuisca espressamente a tale adempimento natura costitutiva o decadenziale.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la natura dell'adempimento, l'eventuale previsione normativa di una sanzione decadenziale, la corretta contabilizzazione della perdita e la possibilità di dimostrarne l'esistenza e l'ammontare.
- L'orientamento non esclude eventuali sanzioni per l'omessa o tardiva presentazione del modello, ma separa tali conseguenze dall'effettiva spettanza delle perdite fiscali.
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