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Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 16066 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sostenendo che le quote di ammortamento dell'avviamento derivante dal disavanzo da annullamento della partecipazione non fossero fiscalmente deducibili. Secondo l'Amministrazione, l'affrancamento previsto dal D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6, comma 2, lett. b), avrebbe richiesto la prova che i maggiori valori derivanti dalla cessione delle partecipazioni fossero stati previamente assoggettati a tassazione ordinaria o, comunque, che fosse stata pagata l'imposta sostitutiva prevista dal comma 1. La contribuente sosteneva invece che fosse sufficiente che tali maggiori o minori valori avessero concorso alla formazione del reddito di un'impresa residente, senza necessità di un effettivo versamento d'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La decisione è stata fondata principalmente sull'efficacia del giudicato esterno costituito dalla precedente sentenza della Cassazione n. 16598 del 2015, resa tra le medesime parti e relativa alla stessa operazione di fusione e allo stesso disavanzo, sebbene riferita a un diverso periodo d'imposta. La precedente decisione aveva riconosciuto la deducibilità delle quote annuali di ammortamento senza applicazione dell'imposta sostitutiva. La Corte ha ritenuto tale accertamento vincolante anche per gli anni 2006 e 2007, in quanto riguardante un elemento giuridico permanente e comune a più periodi d'imposta. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 7.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, comma 1

    Imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio in relazione alle operazioni di fusione.

    La norma prevedeva, in via ordinaria, l'applicazione di un'imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emergenti dall'operazione.

  • D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, comma 2, lett. b)

    I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto dei maggiori o minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente.

    La controversia riguardava se il riconoscimento fiscale fosse subordinato al previo effettivo pagamento delle imposte sui plusvalori oppure se fosse sufficiente che i maggiori o minori valori avessero concorso alla formazione del reddito dell'impresa residente. Nel caso concreto, la questione è stata comunque definita in favore della contribuente per effetto del giudicato esterno.

  • Cass., Sezioni Unite, 16 giugno 2006, n. 13916

    Il giudicato tributario può precludere il riesame di una questione di diritto comune a più giudizi tra le stesse parti, anche se riferiti a diversi periodi d'imposta.

    L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia espansiva del giudicato quando la decisione riguarda elementi costitutivi o qualificazioni giuridiche permanenti, destinati a incidere su più annualità.

  • Cass. n. 6953 del 2015 e Cass. n. 2433 del 2013

    L'efficacia del giudicato sui rapporti di durata riguarda gli elementi permanenti della fattispecie e non i fatti variabili da periodo a periodo.

    La distinzione rilevante è tra elementi mutevoli annualmente, come la capacità contributiva o l'ammontare delle spese, e qualificazioni giuridiche o presupposti permanenti, che possono vincolare anche i giudizi relativi ad annualità successive.

Massime di principio

  • In materia tributaria, una sentenza passata in giudicato tra le stesse parti può vincolare anche controversie relative ad anni d'imposta diversi quando riguarda una questione giuridica permanente e comune a più annualità.
  • L'autonomia dei periodi d'imposta non consente all'Amministrazione o al contribuente di rimettere in discussione, per ogni annualità, una qualificazione giuridica già definitivamente accertata e indispensabile per la decisione precedente.
  • Quando esiste un precedente giudicato sul medesimo rapporto giuridico e sulla medesima operazione fiscale, è essenziale verificarne l'identità soggettiva, oggettiva e la portata preclusiva prima di discutere nuovamente il merito.
  • La deducibilità di componenti pluriennali, come le quote di ammortamento derivanti da un disavanzo di fusione, può dipendere da una qualificazione fiscale stabilita per l'intera operazione e non necessariamente da una verifica autonoma per ciascun periodo.
  • Il giudicato esterno può prevalere sulla necessità di riesaminare nel merito l'interpretazione della norma, purché la precedente decisione abbia già risolto una questione comune e non siano intervenuti fatti nuovi o modifiche normative rilevanti.

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