Cassazione Penale, Sentenza n. 32534/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale della libertà di Firenze che aveva annullato (ai sensi dell'art. 310 c.p.p.) l'ordinanza del GIP di Livorno del 23.3.2024 con cui il GIP aveva dichiarato la perdita di efficacia della custodia in carcere ai sensi dell'art. 297 c.p.p. Hamza deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 297, comma 3 (cd. retrodatazione), sostenendo che i due provvedimenti cautelari (uno del 12.11.2022 per reati in materia di stupefacenti e l'altro del 14.3.2024 per omicidio preterintenzionale) siano da considerare coevi e collegati da una connessione qualificata tale da giustificare la retrodatazione della seconda misura alla data della prima.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso perché infondato. La suprema corte conferma che i due provvedimenti sono stati emessi in procedimenti diversi e, pur essendo adottati dalla stessa autorità, non sussiste la connessione qualificata prevista dall'art. 12, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. né la 'anteriore desumibilità' dagli atti del primo procedimento degli elementi che hanno giustificato la seconda misura. La sentenza sottolinea che al momento della prima richiesta cautelare gli atti non contenevano un compendio indiziario idoneo a fondare una prognosi cautelare anche per l'ipotesi di omicidio; la richiesta cautelare per l'omicidio è stata accolta solo dopo acquisizioni investigative successive e dopo diversa qualificazione giuridica dei fatti. Pertanto la retrodatazione non opera e il tribunale del riesame ha correttamente annullato la pronuncia del GIP che aveva dichiarato la perdita di efficacia della custodia. Il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen. (comma 3)
Regola la retrodatazione dei termini delle misure cautelari; la Corte interpreta che la retrodatazione si applica solo nei casi tassativi di connessione qualificata (concorso formale, reato continuato, nesso teleologico) e, se le misure riguardano procedimenti diversi, solo se gli elementi giustificativi della seconda erano desumibili in modo concreto dagli atti relativi alla prima
art. 12 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e c))
Individua le ipotesi di connessione rilevanti (concorso formale, reato continuato, nesso teleologico) ai fini dell'applicazione della retrodatazione; la Corte ricorda che la connessione va effettiva e qualificata, non una generica occasione o mera coincidenza
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il reclamo/impugnazione al tribunale della libertà; è la base per l'intervento del Tribunale del riesame nel caso di specie
art. 291 cod. proc. pen. (comma 2)
Richiamato nella sentenza per spiegare che il giudice incompetente può disporre misure cautelari solo in caso di urgenza; la diversità delle autorità giudicanti è indizio che i procedimenti non potevano essere riuniti
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nel contesto della necessità di urgenza per l'adozione di misure da parte di giudice eventualmente incompetente
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale richiamata per i reati in materia di stupefacenti; è il capo per cui era stata emessa la prima ordinanza cautelare
artt. 110, 575, 584 c.p.
Norme del codice penale relative a concorso di persone nel reato (110), omicidio (575) e omicidio preterintenzionale (584); la diversità di qualificazione giuridica dei fatti è centrale nella valutazione della non applicabilità della retrodatazione
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U. n. 23166/2020, Sez. 4 n. 21075/2022, ecc.)
La Corte richiama orientamenti consolidati delle sezioni unite e della giurisprudenza sulla nozione di "anteriore desumibilità" e sui limiti della retrodatazione, ribadendo che si richiede un compendio indiziario già maturo e non mere congetture
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3 c.p.p. si applica solo se sussiste una connessione qualificata (concorso formale, reato continuato o nesso teleologico) e se gli elementi a fondamento della seconda misura erano già concretamente desumibili dagli atti al momento della prima richiesta
- Se le misure cautelari sono adottate in procedimenti diversi, la mera origine comune o lo 'stralcio' delle indagini non basta: bisogna verificare l'effettiva esistenza della connessione qualificata e la concreta desumibilità degli indizi
- La nozione di 'anteriore desumibilità' non coincide con la semplice conoscibilità storica dei fatti; è necessaria una base documentale o dichiarativa sufficientemente compiuta da consentire una prognosi cautelare già al momento della prima misura
- Le valutazioni di fatto (esistenza e portata degli elementi indiziari, movente, congruenza degli atti) restano in via principale materia dei giudici del merito e sono sindacabili in Cassazione solo sotto il profilo della logicità, coerenza e non contraddittorietà della motivazione
- Mere congetture o supposizioni sul nesso tra reati (es. lite derivante da debito per droga) non sostituiscono l'elemento probatorio necessario per la retrodatazione; è indispensabile che le emergenze investigative preesistenti fossero tali da fondare una richiesta cautelare per il secondo fatto
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