Cassazione Penale, Sentenza n. 02684/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione che aveva dichiarato inammissibili i loro appelli contro il decreto del Tribunale del 2 luglio 2024. Emilio Scrollini deduceva che la notifica del decreto era avvenuta il 16 ottobre 2024 presso il difensore (elezione di domicilio), non il 2 ottobre, sicché il deposito dell'appello con PEC del 26 ottobre 2024 era tempestivo rispetto al termine di dieci giorni previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 159/2011. Nicoleta Gog contestava di non essere stata notificata del decreto, denunciava l'eccessiva fiducia della corte territoriale solo negli accertamenti della Guardia di Finanza (che potevano essere smentiti dagli statuti societari), rilevava la presenza degli incarichi difensivi regolarmente autenticati e la mancanza di prova della notificazione nei suoi confronti; inoltre si contestava la rilevata mancata autenticazione di una sottoscrizione ritenendo che si trattasse di integrazione di atto già autenticato dall'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi, rilevando errori di fatto e di diritto della Corte d'appello. Ha constatato che la notifica a Scrollini era avvenuta il 16 ottobre 2024, per cui l'appello depositato il 26 ottobre 2024 era tempestivo; ha inoltre osservato che nei confronti di Nicoleta Gog non risultava effettuata la comunicazione del provvedimento, pertanto il termine per impugnare non era decorso e non poteva essere dichiarata inammissibile la sua impugnazione. Considerate le violazioni procedurali riscontrate, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato (accogliendo in particolare il primo motivo e assorbendo gli altri) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 159/2011
Il termine di dieci giorni per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione/notifica effettiva del provvedimento; la Corte ha accertato che tale decorrenza è iniziata il 16/10/2024 e non il 2/10/2024, rendendo tempestivo il deposito del 26/10/2024.
art. 148 cod. proc. pen.
Rilevato e richiamato in relazione alle regole sulla notificazione e sulla decorrenza dei termini: la corretta determinazione della notifica è rilevante ai fini della ammissibilità dell'impugnazione.
art. 161 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alle modalità di sottoscrizione e autenticazione degli atti e alle formalità relative alle difese; la Corte ha verificato che le contestazioni formali non potevano giustificare l'inammissibilità quando la notificazione non era avvenuta.
art. 582 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla impugnabilità e alle conseguenze processuali della notificazione/decadenza dei termini; la Corte ha valutato la corretta applicazione della norma alla luce della effettiva comunicazione del decreto.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (e giurisprudenza di riferimento)
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
La Corte di cassazione, quando è dedotto un 'error in procedendo', può esaminare anche questioni di fatto accedendo direttamente agli atti processuali; tale potere è stato esercitato per rilevare l'errata valutazione delle notificazioni e dei termini da parte della Corte territoriale.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per proporre impugnazione si calcola dalla effettiva notifica/comunicazione al soggetto o al suo difensore eletto; una errata indicazione della data di notifica può rendere illegittima una dichiarazione di inammissibilità.
- Se la parte non è stata effettivamente notificata del provvedimento, il termine per impugnare non inizia a decorrere e non può essere dichiarata l'inammissibilità per tardività.
- Le censure formali (mancata autentica di firme, carenza di mandate) devono essere verificate alla luce degli atti: l'assenza apparente di formalità non giustifica automaticamente l'inammissibilità se vi sono elementi che dimostrano la correttezza o l'inesistenza della notificazione.
- La Corte di cassazione può esaminare anche aspetti di fatto quando è dedotto un 'error in procedendo' (art. 606 c.p.p., lett. c) e pertanto può correggere valutazioni della corte di merito se emergono evidenze negli atti.
- In procedimenti che coinvolgono misure di prevenzione e confische, è essenziale verificare sia la regolarità delle notifiche sia la titolarità formale dei beni e delle società indicate, prima di dichiarare inammissibili le impugnazioni fondate su tali profili.
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