Sentenza n. 762/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n.-OMISSIS- del Comune di Vietri sul Mare, notificata in data -OMISSIS-, ove occorra della relazione dell’UTC prot. -OMISSIS--OMISSIS- resa all’esito del sopralluogo effettuato in tale data e della relazione esplicativa dell’UTC prot. 12-OMISSIS-36 del 20.-OMISSIS-.202-OMISSIS-, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi e rimozione di opere ritenute abusive, consistenti in mutamenti di destinazione d’uso, apertura di un passo carrabile, modifica della morfologia dei luoghi e realizzazione di un impianto di illuminazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l’ordinanza comunale adottata con riferimento a immobili situati in area paesaggisticamente vincolata. Il Comune aveva ritenuto realizzati un mutamento di destinazione d’uso da deposito e cantina a residenziale, l’apertura di un accesso carrabile, l’alterazione della morfologia dei luoghi e un impianto di illuminazione, in assenza dei necessari titoli e dell’autorizzazione paesaggistica. La ricorrente deduceva, in sostanza, il difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando che il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro preventivo per l’insufficienza degli elementi relativi al mutamento di destinazione d’uso e alla natura delle opere, e che il procedimento penale si era concluso con l’archiviazione. L’ordinanza impugnata, pur richiamando la decisione del giudice penale, avrebbe riprodotto le contestazioni formulate nel sopralluogo senza esaminare gli esiti del procedimento penale, la documentazione disponibile e le ragioni concrete del ripristino dello stato dei luoghi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza comunale. Il Collegio ha premesso che, in via generale, il potere repressivo degli abusi edilizi è doveroso e vincolato, che l’interesse pubblico al ripristino è normalmente in re ipsa e che l’ordinanza di demolizione deve descrivere le opere e individuare le violazioni accertate. Nella fattispecie, tuttavia, la precedente statuizione del giudice penale rendeva necessario un particolare rigore istruttorio e motivazionale. L’Amministrazione si era limitata a riproporre le contestazioni originarie, senza considerare adeguatamente l’annullamento del sequestro preventivo e l’archiviazione del procedimento penale, senza verificare effettivamente la documentazione agli atti e senza spiegare le ragioni per le quali si discostava dalle conclusioni del Tribunale del riesame. È stato quindi ravvisato un palese difetto di istruttoria e di motivazione. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata in relazione alla richiesta comunale di riformulazione della pratica edilizia da CILA a SCIA per la presenza di interventi strutturali.
art. 23-bis d.P.R. 380/2001
È richiamata nella motivazione del Tribunale del riesame, secondo cui il contestato mutamento da deposito o cantina a residenziale non avrebbe rilevanza urbanistica perché non avrebbe comportato un mutamento di categoria.
art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001
È richiamata nella motivazione del Tribunale del riesame con riferimento alla contestazione relativa alla realizzazione abusiva dell’accesso carrabile.
art. 183 d.lgs. 152/2006
È richiamata nella motivazione del Tribunale del riesame in relazione al deposito temporaneo in cantiere e alla gestione dei materiali di risulta.
d.lgs. 42/2004
Il provvedimento dà atto che le opere insistevano in zona paesaggisticamente vincolata e che non era stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica; il testo non indica tuttavia uno specifico articolo applicato.
Massime di principio
- Sebbene l’ordine di demolizione o di ripristino dell’abuso edilizio sia normalmente un atto vincolato e non richieda una ponderazione dell’interesse del privato alla conservazione dell’opera, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e fornire una motivazione adeguata sulle opere e sulle violazioni concretamente accertate.
- Quando il giudice penale abbia annullato un sequestro preventivo o escluso, sulla base degli atti disponibili, la sufficienza degli elementi relativi alla natura abusiva delle opere, l’Amministrazione che intenda adottare o mantenere un ordine di ripristino deve esaminare tale statuizione e spiegare puntualmente le ragioni di eventuali conclusioni diverse.
- La mera riproduzione nell’ordinanza di ripristino delle contestazioni contenute nel verbale di sopralluogo non soddisfa l’obbligo istruttorio e motivazionale se non sono valutati gli esiti sopravvenuti del procedimento penale, la documentazione acquisita e le ragioni concrete che giustificano il ripristino dello stato dei luoghi.
- L’autonomia del potere repressivo amministrativo rispetto all’accertamento penale non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di confrontarsi con le risultanze del procedimento penale quando esse incidano direttamente sulla consistenza, sulla qualificazione o sulla stessa sussistenza degli abusi contestati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 885/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 886/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 887/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 888/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 889/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 890/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →