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Ordinanza

Ordinanza n. 13205/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria nazionale formatasi all’esito del semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicata in data 08.01.2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;

Giustizia amministrativa202602979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale dell'8 gennaio 2026 formatasi all'esito del semestre-filtro per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, nonché atti presupposti, connessi e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026, contestando gli esiti della selezione e deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. In via pregiudiziale, il Collegio aveva rilevato la possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, ritenuta atto conclusivo della procedura. La ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, deducendo la novità della procedura, la complessità e stratificazione del quadro normativo, la successione di graduatorie provvisorie, definitive e relative a finestre di riassegnazione, nonché la mancata comunicazione individuale della graduatoria del 28 gennaio 2026. Ha inoltre domandato la tutela cautelare, prospettando l'ammissione con riserva o in sovrannumero. Il Collegio ha rilevato anche la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, mediante pubblici proclami.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. e ha dichiarato procedibile il ricorso. Ha ritenuto sussistenti sia oggettive ragioni di incertezza giuridica, derivanti dalla prima applicazione di una procedura innovativa disciplinata da una pluralità di fonti e caratterizzata da più graduatorie, sia un grave impedimento di fatto, poiché le amministrazioni non hanno provato di avere comunicato individualmente la graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026 o di averne garantito l'effettiva conoscibilità. L'onere di provare la comunicazione o la piena conoscenza anticipata dell'atto lesivo grava sull'amministrazione; in mancanza, è stata ritenuta attendibile la dichiarazione della ricorrente di avere conosciuto la graduatoria soltanto con il deposito in giudizio dell'11 aprile 2026. L'istanza cautelare è stata invece rigettata. Alla sommaria delibazione, il Collegio non ha ravvisato fumus boni iuris, richiamando i propri precedenti cautelari su censure analoghe e ritenendo non sufficientemente criticate le relative valutazioni. Ha inoltre escluso la concessione dell'ammissione con riserva o in sovrannumero, perché tale misura può produrre effetti irreversibili sul sistema selettivo e sulle carriere universitarie e deve essere riservata ai casi in cui la fondatezza del ricorso sia particolarmente evidente. Ha ritenuto non illegittime, in questa fase, le regole di assegnazione della sede, fondate sull'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025, e ha rilevato la mancata specifica deduzione del periculum in mora. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità indicate nell'ordinanza. Gli adempimenti devono essere richiesti ed eseguiti entro 20 giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità; analoghe modalità sono state autorizzate per eventuali motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per complessivi 500 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

    in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto

    Consente la rimessione in termini per errore scusabile non solo in caso di obiettiva incertezza normativa, ma anche quando carenze comunicative dell'amministrazione abbiano determinato un'effettiva diminuzione della tutela giurisdizionale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di prospettare alle parti la questione pregiudiziale relativa alla procedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria definitiva.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, inclusi fumus boni iuris e periculum in mora; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ravvisati.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025

    In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati

    La norma primaria disciplina direttamente l'assegnazione della sede: il candidato è immatricolato in una sede indicata tra quelle prescelte, se disponibile; solo in mancanza di disponibilità è possibile l'assegnazione presso altra sede.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Rileva per la notificazione per pubblici proclami, quale modalità eccezionale funzionale a garantire il contraddittorio quando la notificazione ordinaria sia sommamente difficile per l'elevato numero dei destinatari.

  • art. 49 c.p.a.

    Rileva per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei controinteressati individuati nella graduatoria.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È richiamato con riferimento alle istanze di accesso documentale a fini difensivi pendenti in controversie analoghe.

Massime di principio

  • La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. può essere disposta quando concorrano l'oggettiva incertezza giuridica sulla individuazione dell'atto lesivo e del termine di impugnazione e un grave impedimento di fatto derivante dall'omessa comunicazione o dall'insufficiente pubblicità dell'atto da parte dell'amministrazione.
  • Quando il destinatario diretto di un provvedimento lesivo deduca di non averne avuto tempestiva conoscenza, spetta all'amministrazione provare l'avvenuta comunicazione individuale oppure la piena conoscenza acquisita aliunde prima della scadenza del termine di impugnazione.
  • L'ammissione cautelare con riserva o in sovrannumero a una procedura selettiva deve essere concessa soltanto quando, già nella fase sommaria, le ragioni di fondatezza del ricorso risultino particolarmente pregnanti; la misura non è giustificata dalla sola necessità di rinviare al merito l'esame delle questioni quando possa produrre effetti irreversibili sul sistema selettivo o sulle carriere dei partecipanti.
  • La concessione della tutela cautelare presuppone anche una specifica allegazione e dimostrazione del periculum in mora; il giudice non può prescindere da tale requisito.
  • La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando l'elevato numero dei controinteressati renda oggettivamente e sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve mantenere natura di notificazione e indicare nominativamente i destinatari, non potendo ridursi a una mera pubblicità dell'esistenza del ricorso.
  • L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere eseguita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, del provvedimento autorizzativo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con termini e attestazione dell'avvenuto adempimento fissati dal giudice a pena di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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