Cassazione Penale, Sentenza n. 19448/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di evasione (art. 385 c.p.): il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato senza autorizzazione il 30/04/2017. In primo grado il Tribunale lo aveva assolto ritenendo plausibile che, a causa di una notifica di un "ordine di liberazione provvisorio", della sua condizione di straniero e della sorpresa mostrata dai familiari, il ricorrente non avesse compreso che la misura cautelare fosse ancora in vigore. La Corte d'appello, su gravame del Procuratore generale, ha riformato l'assoluzione e lo ha condannato ritenendo attendibile il contenuto del provvedimento notificato e non provata l'ignoranza della vigenza della misura. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione denunciando violazione di legge e carenza motivazionale, in particolare per avere la Corte d'appello riformato la valutazione della prova dichiarativa dell'imputato senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) e senza averlo nuovamente esaminato, in contrasto con la giurisprudenza interna e la giurisprudenza CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la Corte d'appello ha operato una diversa valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente decisive ai fini dell'assoluzione di primo grado senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria e senza procedere, almeno, al nuovo esame dell'imputato. In linea con la giurisprudenza di legittimità e con i principi richiamati dalla CEDU (sent. Maestri), la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio previa rinnovazione dell'istruttoria (con almeno l'esame del ricorrente).
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Definisce il reato di evasione: il fatto contestato è l'allontanamento dagli arresti domiciliari senza autorizzazione
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando l'appello del pubblico ministero investe la valutazione della prova dichiarativa decisiva per l'assoluzione; impone che, prima di condannare in appello, venga data concreta possibilità di ripetere gli atti istruttori (es. esame dell'imputato)
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel primo grado relativa all'assoluzione per non aver commesso il fatto o per non avere provato la colpevolezza; nel caso in esame il Tribunale aveva assolto valorizzando i dubbi sulla consapevolezza dell'imputato
Corte EDU, Maestri c/Italia, 8 luglio 2021
La Corte EDU ha ritenuto necessario che, in caso di riforma di un'assoluzione basata su dichiarazioni degli imputati, l'ordinamento preveda l'onere di un'effettiva chiamata in giudizio e predisposizione degli atti idonei affinché l'imputato possa rendere l'esame; la mera citazione in appello non è sufficiente
Cass. Sez. U, Dasgupta, n. 27620/2016
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce la necessità della rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa (anche se resa dall'imputato in causa propria) quando la Corte d'appello riforma l'assoluzione per diverso apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni decisive
Corte EDU, Július Por Sigurporsson c/Islanda (16 luglio 2019)
Richiamata come ulteriore principio secondo cui, nei casi concreti, la mancata audizione dell'imputato può integrare violazione del diritto ad un processo equo; contribuisce al quadro giurisprudenziale che impone adeguate garanzie procedurali
Massime di principio
- Se in appello il pubblico ministero impugna un'assoluzione fondata su dichiarazioni decisive dell'imputato, il giudice d'appello non può semplicemente riformare la valutazione della credibilità senza rinnovare l'istruttoria: occorre riassumere o ripetere gli atti istruttori rilevanti, almeno l'esame dell'imputato.
- La rinnovazione dell'istruttoria è richiesta anche quando la valutazione diversa riguarda la sola attendibilità della versione fornita dall'imputato in causa propria (giurisprudenza di legittimità).
- La Corte EDU richiede che l'imputato sia messo in condizione concreta di rendere l'esame prima di essere condannato in appello dopo un'assoluzione: la mera citazione formale può non essere sufficiente.
- In presenza di contrasto tra la versione dell'imputato ritenuta credibile in primo grado e la valutazione opposta in appello, il corretto metodo è la rinnovazione probatoria per evitare violazioni del diritto di difesa e del giusto processo.
- La Corte di Cassazione può annullare la sentenza di condanna in appello e disporre il rinvio a diversa sezione per un nuovo giudizio qualora non sia stata effettuata la necessaria rinnovazione istruttoria.
- Nel valutare notifica di provvedimenti e conoscenza della lingua, il giudice deve motivare in modo specifico la ragione per cui ritiene che l'imputato abbia compreso o meno il contenuto: se tale valutazione capovolge quella del primo grado e incide sull'elemento soggettivo del reato, occorre riesame probatorio.
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