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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-619/25

Order of the Court of 3 February 2026. — Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-619/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda di ammissione dell’impugnazione proposta da Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd contro una sentenza del Tribunale in materia di nullità di marchio UE. Ha ritenuto che i motivi dedotti si limitassero, in sostanza, a contestare valutazioni di diritto e di fatto del Tribunale senza dimostrare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso non è quindi stato autorizzato a proseguire e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE dichiarato non ammesso a proseguire per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso per impugnazione contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte, sollevi effettivamente una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare con riguardo: alla ricevibilità di prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale; alla valutazione della mala fede ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; all’obbligo di motivazione e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; al rilievo del principio del first to file e di decisioni straniere nella valutazione della mala fede.

Principio di diritto

L’impugnazione non è ammessa a proseguire quando il ricorrente si limita a denunciare errori di diritto o di fatto del Tribunale senza dimostrare, in modo chiaro, specifico e dettagliato, perché tali errori sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, la mera invocazione della violazione della giurisprudenza, dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 47 della Carta o la contestazione della valutazione delle prove e dei fatti non basta a superare il filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto; di conseguenza, il ricorso è respinto e non è autorizzato a proseguire.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE non ammesso a proseguire

La Corte di giustizia, in formazione competente a decidere se un’impugnazione possa essere esaminata nel merito, ha esaminato il ricorso proposto da Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale del 9 luglio 2025, relativa a controversie di nullità di un marchio dell’Unione europea tra la stessa società e Multi Access Ltd. La pronuncia riguarda il filtro di ammissibilità previsto per alcune impugnazioni in materia di marchio UE contro decisioni del Tribunale concernenti decisioni delle commissioni di ricorso EUIPO.

Contesto processuale e quadro normativo

Il ricorso era fondato sull’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto, un’impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO non può procedere salvo che la Corte decida preventivamente di ammetterla perché solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La domanda di ammissione deve inoltre soddisfare gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte, imponendo al ricorrente di indicare con precisione la questione di diritto rilevante e le ragioni per cui essa soddisfa il criterio dell’importanza sistemica. La Corte richiama anche l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, nonché l’articolo 296 TFUE, l’articolo 36 dello Statuto e l’articolo 47 della Carta.

Motivi addotti dalla ricorrente

La ricorrente ha articolato sette motivi principali per sostenere che il ricorso sollevasse questioni importanti per il diritto dell’Unione. In sintesi, ha contestato:

  • l’irricevibilità di prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale e rilevanti per dimostrare la mala fede;
  • la qualificazione come strategia commerciale normale dell’estensione a livello UE di una registrazione nazionale, senza considerare un presunto obbligo contrattuale di non depositare il marchio;
  • la mancata effettuazione di una valutazione globale della mala fede;
  • il riferimento formale al principio del "first to file" e alle registrazioni nazionali anteriori, senza verificare il vero titolare del marchio;
  • un’applicazione contraddittoria del principio del "first to file";
  • la ritenuta irrilevanza di decisioni e sentenze di autorità cinesi e filippine;
  • una valutazione asseritamente contraddittoria delle decisioni straniere e dei fatti relativi alla conoscenza dell’uso del marchio.

Valutazione della Corte sulla domanda di ammissione

La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che l’impugnazione solleva una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto. La richiesta di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare se il ricorso debba essere ammesso, indicando con chiarezza e dettaglio il profilo di diritto sollevato da ciascun motivo e spiegando in modo specifico perché esso abbia rilievo sistemico.

La Corte sottolinea che non basta denunciare un errore di diritto o un contrasto con la giurisprudenza: occorre anche spiegare perché quell’errore ponga un problema rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Analogamente, la censura relativa a un difetto di motivazione o alla violazione dell’articolo 47 della Carta non è sufficiente se non viene illustrato il suo impatto sistemico.

Primo gruppo di motivi: prove nuove, motivazione e tutela effettiva

Con riguardo alla censura sulla prova prodotta per la prima volta dinanzi al Tribunale, la Corte osserva che la ricorrente si è limitata a prospettare errori di diritto del Tribunale, senza spiegare in modo specifico perché tali errori, anche se fondati, sarebbero idonei a porre una questione significativa per il diritto dell’Unione.

Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo di motivazione, la Corte rileva che la mera contestazione dell’adeguatezza della motivazione non soddisfa il requisito dell’importanza sistemica richiesto dall’articolo 58 bis.

Quanto all’invocazione dell’articolo 47 della Carta, la Corte afferma che la sola allegazione della sua violazione non basta; il ricorrente deve comunque dimostrare i presupposti rigorosi richiesti dal meccanismo di filtro, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

Secondo gruppo di motivi: mala fede, valutazione globale e prove fattuali

Per i motivi relativi alla mala fede del richiedente del marchio, al preteso difetto di valutazione globale e al rilievo delle decisioni straniere, la Corte osserva che la ricorrente mira in sostanza a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale sulla mala fede e sui fattori da considerare.

Tali censure sono ritenute troppo generiche per dimostrare una questione di principio rilevante per il diritto dell’Unione, perché tendono più a contestare la soluzione del caso concreto che a identificare un problema giuridico sistemico.

Inoltre, nella parte in cui la ricorrente contesta l’apprezzamento del Tribunale in relazione alle prove e alle decisioni straniere, la Corte rileva che si tratta di una critica alle valutazioni di fatto del Tribunale. Tali contestazioni non possono, di per sé, fondare l’ammissione del ricorso.

Dispositivo

La Corte conclude che la domanda di ammissione non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire.

Quanto alle spese, la Corte dispone che Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd sopporti le proprie spese, rilevando che la decisione è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti.

Principio ricavabile

Nel sistema di filtro di cui all’articolo 58 bis dello Statuto, la parte ricorrente deve indicare con precisione non solo l’errore dedotto, ma anche la ragione per cui esso incide sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in mancanza, l’impugnazione non può essere ammessa a proseguire. Le mere contestazioni della valutazione delle prove, della motivazione o dell’applicazione della giurisprudenza da parte del Tribunale non sono sufficienti.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueproprietà intellettualeimpugnazioni e filtro di ammissibilitàmala fede nel deposito del marchiotutela giurisdizionale effettiva

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