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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-328/23

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 4 February 2026. — Radical-Consulting UG and Others v European High-Performance Computing Joint Undertaking. — Research and technological development – Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation (2021-2027) – High-performance computing applications – Call for proposals with a view to the award of a grant – Decision rejecting a proposal – Decision rejecting the request for an evaluation review – Action for annulment – Locus standi – Interest in bringing proceedings – Admissibility – Manifest error of assessment – Obligation to state reasons – Principle of transparency – Equal treatment – Article 30 of Regulation (EU) 2021/695. — Case T-328/23

Giurisprudenza europea62023TJ0328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato ammissibile il ricorso proposto da tre membri di un consorzio non dotato di personalità giuridica contro il rigetto di una proposta Horizon Europe, riconoscendo un interesse ad agire perché l'eventuale annullamento avrebbe effetti erga omnes per il consorzio. Nel merito, ha escluso vizi di motivazione, trasparenza, errore manifesto e disparità di trattamento nella valutazione della proposta CompBioMed3 per i centri di eccellenza HPC. Ha inoltre precisato che la procedura di evaluation review dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/695 riguarda solo aspetti procedurali e non il merito della valutazione.

Impugnazione di un rigetto di proposta di finanziamento Horizon Europe per centri di eccellenza HPC: legittimazione, trasparenza della valutazione, motivazione, errori manifesti e limiti del riesame ex articolo 30 del regolamento (UE) 2021/695

La questione giuridica

Nel contesto di un bando Horizon Europe per applicazioni di high-performance computing, se tre membri di un consorzio privo di personalità giuridica abbiano legittimazione e interesse ad agire avverso la decisione di rigetto della proposta e della richiesta di riesame; se la valutazione della proposta sia viziata da insufficiente motivazione, da violazione del principio di trasparenza, da manifesto errore di valutazione e da violazione del principio di parità di trattamento; e, infine, se la richiesta di evaluation review potesse legittimamente riguardare anche censure di merito anziché soli aspetti procedurali.

Principio di diritto

La Corte ha respinto il ricorso: i membri di un consorzio privo di personalità giuridica possono impugnare, come destinatari sostanziali, la decisione che respinge la proposta del consorzio; tuttavia la proposta valutata ai fini di un grant Horizon Europe può essere respinta se non supera anche uno solo dei criteri di selezione, e il controllo del giudice è limitato al manifesto errore di valutazione. Nel caso di specie, la motivazione contenuta nell'evaluation summary report è stata ritenuta sufficiente, la Commissione/EuroHPC non ha introdotto criteri nuovi ma ha applicato quelli pubblicati nel bando e nei documenti di contesto, non è stato dimostrato alcun manifesto errore né alcuna disparità di trattamento, e la richiesta di evaluation review ex articolo 30 del regolamento 2021/695 non poteva estendersi al merito tecnico della valutazione ma solo ai suoi profili procedurali.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Regolamento (UE) 2021/695
  • Articolo 28 del regolamento (UE) 2021/695
  • Articolo 29 del regolamento (UE) 2021/695
  • Articolo 30 del regolamento (UE) 2021/695
  • Regolamento (UE) 2021/1173
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento finanziario applicabile

Rigetto di una proposta Horizon Europe per centri di eccellenza HPC

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro il rigetto di una proposta di finanziamento presentata nell'ambito del programma Horizon Europe e, separatamente, contro il rigetto della richiesta di evaluation review. Il Tribunale esamina sia questioni di ricevibilità sia il merito della valutazione tecnico-scientifica della proposta CompBioMed3 nel settore del high-performance computing.

Fatti e procedimento principale

Il consorzio, composto da 11 membri, aveva presentato una proposta per il progetto CompBioMed3 nel bando HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01, volto alla creazione di centri di eccellenza per applicazioni HPC nell'era exascale. La proposta fu respinta con decisione dell'11 agosto 2022 perché non aveva raggiunto la soglia minima richiesta; la valutazione attribuì 2,5/5 a "excellence", 3/5 a "impact" e 2,5/5 a "quality and efficiency of the implementation". Successivamente il coordinatore del consorzio presentò una request for review ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/695, che fu respinta con decisione del 4 aprile 2023. I ricorrenti avevano anche richiesto accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, ma tale profilo non è al centro della decisione qui analizzata.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama, in particolare:

  • il regolamento (UE) 2021/695, che istituisce Horizon Europe;
  • l'articolo 28 di tale regolamento, sui criteri di valutazione delle proposte (excellence, impact, quality and efficiency of the implementation);
  • l'articolo 29, sulla trasparenza della valutazione;
  • l'articolo 30, sulla evaluation review, limitata agli aspetti procedurali;
  • il regolamento (UE) 2021/1173, che istituisce l'EuroHPC Joint Undertaking;
  • l'articolo 263 TFUE;
  • l'articolo 296 TFUE;
  • l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

Ricevibilità: legittimazione e interesse ad agire

Il Tribunale respinge l'eccezione di irricevibilità. Pur essendo la decisione formalmente indirizzata al coordinatore del consorzio, il consorzio non aveva personalità giuridica e costituiva una struttura ad hoc trasparente rispetto ai suoi membri; di conseguenza, i membri del consorzio devono essere considerati destinatari della decisione e possono agire ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Quanto all'interesse ad agire, il Tribunale rileva che l'annullamento della decisione di rigetto di una proposta in materia di ricerca e sviluppo ha effetti erga omnes nell'ambito del consorzio e può avvantaggiare tutti i membri, anche quelli che non hanno proposto ricorso. L'interesse ad agire sussiste inoltre perché l'annullamento potrebbe riaprire la possibilità di selezione della proposta o costituire base per un'eventuale azione risarcitoria.

Motivazione della decisione di rigetto

Quanto alla censura di difetto di motivazione, il Tribunale ricorda che l'articolo 296 TFUE richiede una motivazione chiara e univoca, idonea a consentire sia il controllo giurisdizionale sia al destinatario di comprendere se la decisione sia viziata da errore. Nel caso concreto, l'evaluation summary report spiegava sufficientemente le ragioni dei punteggi attribuiti. Per il criterio "excellence", la relazione esponeva in modo chiaro i rilievi critici: mancata dimostrazione convincente del bisogno di capacità exascale, descrizione insufficiente delle pratiche di open science e dei loro rapporti con la gestione dei dati, insufficiente dimostrazione di avanzamento rispetto allo stato dell'arte e carenza nella descrizione della baseline. Per il criterio "impact", la relazione spiegava che il piano di disseminazione era generico, che i gruppi target e gli utenti potenziali non erano adeguatamente descritti, che il collegamento con le esigenze delle comunità HPC e del mercato non era sufficientemente chiarito e che profili di proprietà intellettuale, sfruttamento e riservatezza non erano adeguatamente affrontati.

Principio di trasparenza e criteri di valutazione

Il Tribunale respinge la censura di violazione del principio di trasparenza. Ricorda che, in materia di sovvenzioni, tutte le condizioni e modalità della procedura devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco nei documenti del bando e nei documenti richiamati. Nel caso specifico, il Tribunale ritiene che l'EuroHPC Joint Undertaking abbia applicato solo i criteri pubblicati: il bando e il work programme richiamavano i criteri di valutazione e i documenti complementari, tra cui il Horizon Europe Programme Guide, l'application form e l'online manual. La valutazione delle pratiche di open science e della gestione dei dati era coerente con tali documenti; analogamente, la richiesta di dimostrare il collegamento tra applicazioni selezionate e bisogni delle comunità HPC era già insita nel criterio di impact. Anche l'attenzione alla proprietà intellettuale era coerente con le istruzioni del Programme Guide. Infine, la valutazione della presenza di competenze mediche e ospedaliere rientrava nel criterio di quality and efficiency of the implementation, relativo alla capacità e al ruolo dei partecipanti e alla completezza dell'expertise del consorzio.

Manifesto errore di valutazione: criteri "excellence"

Il Tribunale ricorda che il controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche è limitato al manifesto errore di valutazione, all'errore materiale, alla violazione delle forme procedurali e dell'obbligo di motivazione. Sul criterio "excellence", il Tribunale ritiene che i ricorrenti non abbiano reso implausibile il giudizio secondo cui la proposta non dimostrava convincente necessità dell'exascale e si concentrava in parti significative su high-throughput computing. Le argomentazioni sui modelli di implementazione, sui precedenti di altri progetti finanziati e sul supercomputer Frontier non sono state considerate sufficientemente specifiche o dimostrate. Lo stesso vale per le censure relative alla baseline, alle KPI, al data access, al co-design e alle open science practices: i ricorrenti si sono limitati a rinvii generici alla proposta senza spiegare in modo puntuale come gli elementi invocati rendessero implausibili le valutazioni dell'EuroHPC. Il Tribunale conclude che non è stato dimostrato alcun manifesto errore di valutazione sul criterio "excellence" e che, poiché il mancato superamento di uno solo dei criteri era di per sé sufficiente a giustificare il rigetto, non occorreva esaminare ulteriormente gli altri criteri ai fini dell'annullamento.

Manifesto errore di valutazione: criteri "impact" e "quality and efficiency of the implementation"

Anche sulle censure relative all'impact e alla qualità dell'implementazione il Tribunale non ravvisa errori manifesti. L'EuroHPC aveva valutato che il progetto fosse troppo orientato all'ambito accademico-scientifico, che il piano di disseminazione fosse generico e che il legame con i bisogni delle comunità di utenti HPC non fosse sufficientemente dimostrato. Per il criterio di implementazione, l'insufficiente coinvolgimento di scienziati ospedalieri e medici era coerente con la richiesta di un consorzio dotato di competenze adeguate e bilanciate.

Parità di trattamento

Il Tribunale respinge anche la censura di violazione della parità di trattamento. Precisa che il principio richiede che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso senza giustificazione obiettiva. Tuttavia, i ricorrenti non hanno dimostrato la comparabilità tra la loro proposta e le proposte finanziate che citavano. Inoltre, la premessa secondo cui l'EuroHPC avrebbe escluso Pattern 3 come metodo valido per raggiungere l'exascale è stata ritenuta falsa: la decisione non negava in astratto la validità di tale pattern, ma giudicava non convincente, nel caso concreto, la dimostrazione del bisogno di exascale e la struttura complessiva della proposta.

Limiti della evaluation review ex articolo 30 del regolamento (UE) 2021/695

Per la decisione che respinge la richiesta di riesame, il Tribunale chiarisce che l'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/695 consente di contestare solo gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito scientifico-tecnico della proposta. L'online manual, pur richiamando la possibilità di sollevare errori fattuali o manifest errors, non può ampliare la portata della norma primaria. Di conseguenza, le doglianze formulate dal consorzio nella richiesta di riesame - errori fattuali, errori manifesti di valutazione, difetto di motivazione, violazione della trasparenza e della parità di trattamento - riguardavano in sostanza il merito della valutazione e non il procedimento. L'EuroHPC poteva quindi respingere la richiesta senza entrare nel merito delle valutazioni tecniche.

Dispositivo e costo del giudizio

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna radicalmente e in solido Radical-Consulting UG, Surf BV e Bayerische Akademie der Wissenschaften a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall'EuroHPC Joint Undertaking.

Come è indicizzato

Materiericerca e innovazionefinanziamenti uehpc e supercalcolodiritto processuale uetrasparenza e parità di trattamento

Testo integrale

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