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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-127/21

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 4 February 2026. — Swissgrid AG v European Commission. — Energy – European platforms for the exchange of standard products for balancing energy – Switzerland’s participation – Article 1(6) and (7) of Regulation (EU) 2017/2195 – Letter from the Commission refusing to authorise the Swiss transmission system operator to participate in the platforms – Action for annulment – Challengeable act – Continuing interest in bringing proceedings – Locus standi – Admissibility – Lack of competence of the author of the act. — Case T-127/21 RENV

Giurisprudenza europea62021TJ0127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la lettera con cui la Commissione aveva negato alla Svizzera l'accesso alle piattaforme europee di bilanciamento dell'energia, precisando che l'atto era impugnabile e che Swissgrid aveva interesse e legittimazione ad agire. La censura decisiva è però la mancanza di competenza del direttore della DG Energia che ha firmato la lettera, trattandosi di una decisione di principio riservata al collegio della Commissione. Per questo motivo il Tribunale non esamina gli altri motivi di merito.

Annullamento del rifiuto della Commissione di autorizzare la partecipazione della Svizzera alle piattaforme europee di bilanciamento dell'energia, per incompetenza dell'autore della lettera impugnata

La questione giuridica

Se la lettera della Commissione del 17 dicembre 2020, con cui è stata negata l'autorizzazione alla Confederazione svizzera a partecipare alle piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per il bilanciamento dell'energia ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/2195, costituisca un atto impugnabile e se Swissgrid sia direttamente e individualmente interessata; in via dirimente, se la lettera sia viziata da incompetenza dell'autore, essendo stata adottata da un direttore della DG Energia anziché dal collegio della Commissione.

Principio di diritto

La Corte conferma che il rifiuto della Commissione di autorizzare la partecipazione della Confederazione svizzera alle piattaforme europee di bilanciamento produce effetti giuridici vincolanti e rende Swissgrid direttamente e individualmente interessata; tuttavia, poiché la decisione di principio contenuta nella lettera è stata adottata da un direttore della DG Energia, mentre la competenza spettava al collegio della Commissione e non risulta validamente delegata o conferita, l'atto è annullato per incompetenza dell'autore, senza esaminare gli altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 250 TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/2195
  • Regolamento (UE) 2017/1485
  • Regolamento (UE) 2015/1222
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 41, paragrafo 2
  • Regole di procedura della Commissione (articoli 8, 13 e 14)

Rifiuto della Commissione di autorizzare la partecipazione svizzera alle piattaforme europee di bilanciamento dell'energia

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Swissgrid AG contro la lettera della Commissione del 17 dicembre 2020, con cui era stata negata l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2195, alla partecipazione della Confederazione svizzera alle piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per il bilanciamento dell'energia, in particolare alla piattaforma TERRE.

Contesto fattuale e iter procedurale

Swissgrid è l'unico gestore di rete di trasmissione elettrica in Svizzera e partecipa a ENTSO-E. Prima della decisione impugnata, i TSO riuniti in ENTSO-E e ACER avevano espresso parere favorevole alla partecipazione svizzera alle piattaforme europee di bilanciamento. La Commissione, con lettere e scambi successivi, aveva tuttavia manifestato perplessità e poi, con la lettera del 17 dicembre 2020, aveva concluso che non sussistevano i presupposti per autorizzare la partecipazione svizzera, chiedendo altresì ai TSO UE di escludere Swissgrid dalla piattaforma TERRE.

Il Tribunale aveva inizialmente dichiarato il ricorso irricevibile; la Corte di giustizia, con sentenza del 13 febbraio 2025 nella causa C-121/23 P, ha però annullato quell'ordinanza, ritenendo che la lettera fosse destinata a produrre effetti giuridici vincolanti, e ha rinviato la causa al Tribunale per l'esame della legittimazione, dell'interesse ad agire e del merito.

Ricevibilità: atto impugnabile, legittimazione e interesse ad agire

In sede di rinvio, il Tribunale richiama anzitutto l'accertamento già compiuto dalla Corte di giustizia: la lettera impugnata non era una mera presa di posizione informale, ma esprimeva un vero rifiuto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento 2017/2195, idoneo a produrre effetti vincolanti.

Quanto alla legittimazione, il Tribunale rileva che:

  • la decisione incide direttamente sulla posizione giuridica di Swissgrid, poiché senza una decisione autorizzativa della Commissione i TSO svizzeri non possono partecipare alle piattaforme europee di bilanciamento;
  • i destinatari della lettera, ossia i TSO UE, non disponevano di alcun margine discrezionale tale da consentire comunque la partecipazione della ricorrente;
  • Swissgrid è inoltre individualmente interessata, poiché è l'unico TSO svizzero e la decisione la riguarda in ragione di caratteristiche peculiari.

Il Tribunale respinge anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire: la lettera non si limitava alla sola piattaforma TERRE, ma esprimeva il rifiuto della Commissione per tutte le piattaforme europee di bilanciamento disciplinate dal regolamento 2017/2195. L'annullamento, pertanto, era ancora idoneo a produrre un vantaggio giuridico per Swissgrid, nonostante l'evoluzione della situazione della piattaforma TERRE.

Esame d'ufficio della competenza dell'autore dell'atto

Il punto decisivo della decisione è il rilievo, sollevato d'ufficio dal Tribunale, della incompetenza dell'autore della lettera. Il Tribunale ricorda che la mancanza di competenza dell'autorità che ha adottato un atto lesivo costituisce motivo di ordine pubblico, che il giudice dell'Unione deve esaminare anche senza istanza di parte.

Il Tribunale osserva che la lettera, nella parte in cui afferma l'assenza dei presupposti dell'articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento 2017/2195 e contiene il rifiuto di autorizzare la partecipazione svizzera, implica l'esercizio di un potere decisionale su una questione di principio, basata su valutazioni complesse e discrezionali. Non si tratta quindi di una mera misura gestionale o amministrativa.

Richiamando gli articoli 8, 13 e 14 delle regole di procedura della Commissione, il Tribunale sottolinea che una decisione di questo tipo doveva essere adottata dal collegio, salvo valida delega o abilitazione nei casi previsti. La Commissione stessa ha riconosciuto che:

  • la decisione sull'apertura delle piattaforme alla Svizzera spettava al collegio;
  • un direttore di DG non poteva validamente adottare tale decisione;
  • non era stata conferita alcuna delega idonea a legittimare il direttore firmatario.

Il Tribunale distingue inoltre il caso dalla giurisprudenza Air France v Commission, richiamata dalla Commissione, poiché in quella causa la decisione della Commissione non era contestata nella sua esistenza, mentre qui la questione riguarda proprio la competenza dell'autore dell'atto decisorio.

Normativa richiamata e criteri applicati

La decisione si fonda in particolare su:

  • articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/2195, che disciplina le condizioni di apertura delle piattaforme di bilanciamento ai TSO svizzeri e attribuisce alla Commissione il potere di decidere sulla partecipazione;
  • articolo 263 TFUE, per l'azione di annullamento e i requisiti di legittimazione;
  • articolo 250 TFUE e le regole di procedura della Commissione, per il principio di collegialità;
  • articolo 41, paragrafo 2, della Carta e articolo 296 TFUE, richiamati nei motivi del ricorso, ma non esaminati nel merito finale;
  • regolamenti (UE) 2017/1485 e 2015/1222, menzionati nel contesto fattuale come ulteriori atti settoriali evocati dalla ricorrente.

Dispositivo e effetti

Il Tribunale annulla la decisione contenuta nella lettera del 17 dicembre 2020 per incompetenza dell'autore e, in applicazione delle regole sulle spese, condanna la Commissione a rifondere le spese dei procedimenti T-127/21, T-127/21 RENV e C-121/23 P.

Principio ricavabile dalla pronuncia

Quando una lettera della Commissione contiene un rifiuto di autorizzazione adottato nell'ambito di una procedura che attribuisce alla Commissione un potere decisionale, l'atto è impugnabile se produce effetti giuridici vincolanti e il destinatario indiretto è direttamente e individualmente interessato. Tuttavia, se tale decisione di principio è stata adottata da un direttore di direzione generale senza valida delega o decisione del collegio, l'atto è viziato da incompetenza e deve essere annullato d'ufficio.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell'energiaadmissibilità del ricorsocompetenza delle istituzioni uebilanciamento della rete elettrica

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