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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-316/25

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 3 febbraio 2026. — Regione Umbria contro Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 4 – Affidamento di un appalto a un ente pubblico non economico senza gara – Eccezione relativa ai contratti che rientrano nella cooperazione tra enti pubblici – Contratto che affida a un ente pubblico non economico la gestione dei registri relativi alla tassa automobilistica. — Causa C-316/25

Giurisprudenza europea62025CO0316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha applicato la giurisprudenza già formatasi in materia di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici. Ha affermato che non basta un accordo che preveda il rimborso dei costi o la mera assistenza di un ente pubblico a favore di un altro: occorre una cooperazione effettiva e un obiettivo comune. In mancanza di tali presupposti, l’affidamento diretto dei servizi relativi alla tassa automobilistica resta soggetto alle regole sugli appalti pubblici.

Appalti pubblici e cooperazione tra enti pubblici: l’affidamento diretto della gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico nazionale è incompatibile con l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 se si tratta soltanto di una prestazione remunerata e non di una cooperazione effettiva.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE osti a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico incaricato della gestione dell’archivio automobilistico nazionale, quando il rapporto abbia come unico contenuto l’acquisizione di una prestazione dietro corrispettivo e non una cooperazione effettiva tra amministrazioni aggiudicatrici.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE osta a una norma nazionale che consenta l’affidamento diretto, senza gara, di servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico incaricato dell’archivio automobilistico nazionale, quando il contratto si risolva in una mera prestazione resa dietro corrispettivo e non in una cooperazione effettiva, finalizzata a obiettivi comuni e retta dall’interesse pubblico; poiché le condizioni dell’eccezione sono cumulative, la loro mancanza comporta l’obbligo di ricorrere alla gara.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, punto 5, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 12, paragrafo 4, direttiva 2014/24/UE
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 99
  • Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, articolo 5, paragrafo 6
  • Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, articolo 51, commi 2-bis e 2-ter

Affidamento diretto dei servizi sulla tassa automobilistica e cooperazione tra enti pubblici

La pronuncia è un’ordinanza della Settima Sezione resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Consiglio di Stato italiano. Riguarda la possibilità di affidare senza gara all’ACI il servizio di supporto alla gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica nell’ambito di un presunto accordo di cooperazione con la Regione Umbria.

Fatti e procedimento principale

La Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA, operatore del settore, ha impugnato davanti al giudice amministrativo l’atto con cui la Regione Umbria ha approvato la prosecuzione della collaborazione informatica con l’ACI per il triennio 2023-2025 e lo schema di accordo di cooperazione. Secondo la società, l’affidamento diretto era illegittimo perché mancavano i presupposti per l’eccezione prevista dal diritto dell’Unione per la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria aveva accolto il ricorso, ritenendo che la Regione avesse in sostanza continuato ad affidare all’ACI un servizio remunerato, senza una vera gara. La Regione Umbria ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, che ha chiesto alla Corte di chiarire la compatibilità della disciplina nazionale con l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la definizione di appalto pubblico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE e, soprattutto, l’articolo 12, paragrafo 4, che esclude l’applicazione della direttiva ai contratti conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici solo se sono soddisfatte cumulativamente tre condizioni:

  • esistenza di una cooperazione finalizzata a garantire servizi pubblici comuni;
  • attuazione della cooperazione retta esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico;
  • svolgimento sul mercato aperto di meno del 20% delle attività interessate.

Nel diritto italiano sono menzionati l’articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e l’articolo 51, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 124/2019, che disciplinano l’integrazione dei dati e la gestione degli archivi relativi alle tasse automobilistiche.

Ragionamento della Corte

La Corte decide con ordinanza motivata perché la risposta emerge chiaramente dalla propria giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Remondis e dall’ordinanza Ge.Fi.L. del 30 giugno 2020.

Richiama il principio secondo cui la nozione di cooperazione, ai fini dell’articolo 12, paragrafo 4, non può ridursi a un rapporto in cui un ente pubblico acquista una prestazione da un altro contro pagamento. La cooperazione deve essere effettiva, presentare una dimensione realmente collaborativa e inserirsi in un percorso comune diretto al perseguimento di obiettivi condivisi.

Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio emergeva che:

  • l’accordo aveva per oggetto soprattutto l’assistenza dell’ACI nella gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica;
  • il contributo della Regione Umbria consisteva sostanzialmente nel pagamento del corrispettivo o nel rimborso delle spese;
  • mancava, secondo il giudice nazionale, un vero obiettivo comune tra Regione e ACI.

Da ciò la Corte deduce che non risultava soddisfatta la condizione di cui all’articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e, poiché le condizioni sono cumulative, l’intera deroga non poteva operare.

Decisione / dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE osta a una disposizione nazionale che consenta l’affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico incaricato della gestione dell’archivio automobilistico nazionale, quando il rapporto abbia come unico contenuto l’acquisizione di una prestazione dietro corrispettivo.

Principi pratici per il professionista

Per avvocati e operatori pubblici, la pronuncia conferma che l’eccezione degli accordi tra enti pubblici non può essere usata per eludere la gara quando il rapporto è, in sostanza, un appalto di servizi remunerato. Per la pubblica amministrazione, la legittimità dell’affidamento diretto richiede la prova di una cooperazione reale, di obiettivi comuni e di un interesse pubblico condiviso, non la sola integrazione tecnica o informatica tra archivi.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicicooperazione tra enti pubbliciservizi informatici e gestione banche datitassa automobilistica

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