Tribunale, Sentenza T-142/25
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 4 February 2026. — Médis - Companhia portuguesa de seguros de saúde, S. A. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark WelMedis – Earlier international registration in respect of the figurative mark médis – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-142/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Médis contro la decisione dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto "WelMedis" e il marchio anteriore "médis". Pur riconoscendo la parziale coincidenza dell’elemento "medis", il Tribunale ha ritenuto che esso abbia debole distintività e che le differenze complessive dei segni impediscano l’associazione da parte del pubblico rilevante. Irrilevanti, ai fini del caso concreto, i precedenti decisionali invocati dalla ricorrente.
Nullità del diniego di registrazione del marchio figurativo "WelMedis": esclusione del rischio di confusione con il marchio anteriore "médis" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se, nel procedimento di opposizione, il segno figurativo richiesto "WelMedis" presenti un rischio di confusione con il marchio anteriore figurativo "médis" alla luce della presunta debole distintività dell’elemento comune, della comparazione visiva e fonetica dei segni e dell’eventuale rilievo di precedenti decisioni dell’EUIPO, dei giudici portoghesi e dell’INPI.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che non sussiste rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto "WelMedis" e il marchio anteriore "médis", poiché l’elemento comune "medis/médis" ha, nel contesto dei prodotti e servizi interessati, una debole capacità distintiva di richiamo al settore medico; i segni presentano differenze apprezzabili nell’insieme, con una somiglianza visiva molto bassa e fonetica inferiore alla media, mentre i precedenti dell’EUIPO e delle autorità nazionali non vincolano l’esito del caso concreto. L’opposizione è quindi respinta e il ricorso è integralmente rigettato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Rifiuto dell’opposizione al marchio figurativo "WelMedis"
Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta da Médis contro la domanda di registrazione del marchio figurativo "WelMedis". La controversia riguarda l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e la valutazione del rischio di confusione tra segni destinati a prodotti e servizi nel settore cosmetico, del benessere e della salute.
Fatti e procedimento amministrativo
Nel 2022 RGCC Holdings AG ha chiesto la registrazione di un marchio figurativo dell’Unione per prodotti e servizi delle classi 3 e 44, tra cui saponi, profumeria, cosmetici, lozioni per capelli, cura igienica e di bellezza, servizi di salone di bellezza e consulenza in materia di cura del corpo e della bellezza. Médis - Companhia portuguesa de seguros de saúde, S. A. ha proposto opposizione fondandola su una precedente registrazione internazionale figurativa del segno "médis", coprente, tra l’altro, prodotti e servizi delle classi 5, 41 e 44 relativi a prodotti farmaceutici e igienici per uso medico, formazione in materia di salute e servizi sanitari.
L’Opposition Division ha respinto l’opposizione e la commissione di ricorso ha confermato la decisione, rilevando una somiglianza molto bassa sul piano visivo, una somiglianza fonetica inferiore alla media e una bassa somiglianza concettuale, nonché l’assenza di identità tra i prodotti e servizi comparati.
Quadro normativo e criterio di valutazione
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. La valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’impressione d’insieme, del pubblico pertinente e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi.
Distintività dell’elemento comune "médis"
La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse erroneamente svalutato il termine "médis", non considerandolo nella sua integralità e trascurando la lettera finale "s" che ne farebbe un vocabolo fantasioso. Il Tribunale respinge l’argomento: osserva che la commissione aveva già rilevato che il segmento "méd" o "médi" richiama la medicina e che lo stesso vale per il termine "médis", evocativo del settore medico o dell’ambito di applicazione dei prodotti e servizi.
Richiamando la propria giurisprudenza, il Tribunale ribadisce che un elemento allusivo o descrittivo riduce la distintività intrinseca del segno. In questo caso, la ricorrente non ha spiegato in modo specifico perché la sola aggiunta della lettera "s" altererebbe il significato percepito dal pubblico rilevante o aumenterebbe la capacità distintiva del termine. La conclusione della commissione di ricorso, secondo cui "médis" presenta una distintività debole, è quindi confermata.
Confronto visivo dei segni
Sotto il profilo visivo, il Tribunale osserva che il marchio anteriore è costituito dal termine "médis" con elemento figurativo blu-verde, mentre il segno richiesto contiene "welmedis" con diversa stilizzazione e due esagoni interlacciati. È vero che il marchio anteriore è integralmente contenuto nel marchio richiesto, ma ciò non basta a neutralizzare le differenze derivanti dal prefisso "wel", dalla diversa lunghezza delle parole e dai diversi elementi figurativi.
Il Tribunale condivide quindi la valutazione della commissione di ricorso: somiglianza visiva molto bassa, poiché l’impressione complessiva e la composizione dei segni restano diverse.
Confronto fonetico dei segni
Quanto alla pronuncia, il segno richiesto è letto come "wel-me-dis", mentre il marchio anteriore come "me-dis". La coincidenza della parte finale produce una certa somiglianza, ma il prefisso "wel" introduce una differenza percettibile e il diverso numero di sillabe accentua lo scarto sonoro.
Il Tribunale conferma pertanto che la somiglianza fonetica è inferiore alla media, nonostante la ripresa della sequenza sonora finale comune.
Irrilevanza dei precedenti decisori invocati dalla ricorrente
La ricorrente invocava precedenti decisioni dell’EUIPO, dei giudici portoghesi e dell’INPI, sostenendo che tali precedenti valorizzassero il termine "médis" e dovessero essere seguiti. Il Tribunale ribadisce che l’esame di registrabilità va effettuato caso per caso, in base al regolamento 2017/1001 e alla giurisprudenza dell’Unione, senza vincolo dei precedenti amministrativi o nazionali.
La commissione di ricorso aveva inoltre spiegato perché quei precedenti non fossero determinanti nel caso concreto: in essi non era stata valutata la debole distintività del termine, i marchi non erano identici e, in alcuni casi, la reputazione del marchio riguardava servizi di assicurazione sanitaria non pertinenti alla presente controversia. Ne consegue che tali precedenti non possono fondare un’aspettativa legittima né infirmare la decisione impugnata.
Valutazione globale del rischio di confusione
Il Tribunale sottolinea che la ricorrente non ha contestato la definizione del pubblico rilevante, il suo livello di attenzione, né la comparazione dei prodotti e servizi. Inoltre, quando la somiglianza tra i segni deriva da un elemento dotato di debole distintività, il suo peso nella valutazione globale del rischio di confusione è necessariamente ridotto.
Alla luce della debole distintività dell’elemento comune, della scarsa somiglianza visiva, della somiglianza fonetica inferiore alla media e delle differenze complessive dei segni, il Tribunale conclude che il pubblico pertinente non sarà indotto a ritenere che i prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Dispositivo e spese
Il ricorso è integralmente respinto. Quanto alle spese, il Tribunale dispone che Médis sopporti le proprie spese e quelle sostenute dall’interveniente RGCC Holdings AG; l’EUIPO sopporta le proprie spese. Il Tribunale precisa inoltre che, poiché non si è tenuta udienza, non vi è luogo a porre le spese dell’EUIPO a carico della ricorrente.
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