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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-587/24

Order of the General Court (Fourth Chamber) of 2 February 2026. — GE v European Union Agency for Criminal Justice Cooperation and European Union Agency for Law Enforcement Cooperation. — Non-contractual liability – Cooperation of the police authorities and other law enforcement services of the Member States – Alleged unlawful processing of personal data – Failure to comply with procedural requirements – Article 76(d) of the Rules of Procedure – Practice Rules for the Implementation of the Rules of Procedure – Clarification of references to the annexes – Action in part brought before a court manifestly lacking jurisdiction to hear and determine it, in part manifestly inadmissible and in part manifestly lacking any foundation in law. — Case T-587/24

Giurisprudenza europea62024TO0587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente l’azione risarcitoria proposta da GE contro Eurojust ed Europol per fatti connessi all’operazione Sky ECC. Ha dichiarato in parte il difetto di giurisdizione, in parte l’inammissibilità e in parte l’infondatezza delle censure, precisando che non è possibile imputare alle agenzie atti di polizia nazionali né fondare la responsabilità su allegazioni generiche e non circostanziate. Sul piano sostanziale, ha escluso qualsiasi violazione del diritto dell’Unione da parte delle due agenzie, compresa la lamentata gestione illecita dei dati personali.

Azione di responsabilità extracontrattuale contro Eurojust ed Europol per presunto trattamento illecito di dati personali nel contesto dell’operazione Sky ECC: limiti di giurisdizione del Tribunale, inammissibilità e infondatezza delle censure.

La questione giuridica

Se il Tribunale fosse competente a conoscere di una domanda risarcitoria fondata su asserite violazioni connesse al trattamento di dati personali nell’operazione Sky ECC; se il ricorrente avesse sufficientemente identificato i comportamenti illeciti imputati a Eurojust ed Europol; e se tali comportamenti integrassero un illecito idoneo a fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato che non può conoscere di domande risarcitorie nella parte in cui mirano a imputare a Eurojust o Europol atti di Stati membri, né di censure che investono la validità o proporzionalità di operazioni di polizia nazionali ai sensi dell’articolo 276 TFUE. Inoltre, una domanda di risarcimento per trattamento illecito di dati deve identificare in modo preciso il comportamento contestato, il nesso causale e il danno allegato; in mancanza di tale identificazione, o se le allegazioni non dimostrano alcuna violazione del diritto dell’Unione attribuibile alle agenzie, l’azione va respinta come manifestamente irricevibile o manifestamente infondata. Nel merito, il Tribunale ha escluso che Eurojust avesse compiuto un trattamento illecito nella trasmissione dei dati nel novembre 2021 e ha ritenuto insussistenti le censure sulla sicurezza, sull’impatto ex ante e sulla mancata notifica al Garante, così come quelle rivolte a Europol; pertanto, la domanda è stata integralmente respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 276 TFUE
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Direttiva 2014/41/UE
  • Decisione quadro 2002/187/GAI
  • Articolo 13 della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2016/794
  • Regolamento (UE) 2018/1727
  • Regolamento (UE) 2018/1725
  • Regolamento (UE) 2022/991
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2012/13/UE
  • CEDU
  • Patto internazionale sui diritti civili e politici
  • Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest)

Responsabilità extracontrattuale per il trattamento dei dati Sky ECC

Il Tribunale, quarta sezione, ha pronunciato un’ordinanza in un’azione proposta ai sensi dell’articolo 268 TFUE contro Eurojust ed Europol, nella quale il ricorrente chiedeva il risarcimento di un danno non patrimoniale asseritamente derivante dal trattamento di dati personali nell’ambito dell’operazione Sky ECC e di procedimenti penali avviati in Italia.

Contesto fattuale e procedimento principale

Il ricorrente ha collegato il danno lamentato alla raccolta e all’uso dei dati provenienti dai telefoni Sky ECC, alla cooperazione tra le autorità belghe, olandesi e francesi, e al ruolo svolto da Eurojust ed Europol. In particolare, il Tribunale ha descritto la creazione di un team investigativo comune (JIT) tra Belgio, Francia e Paesi Bassi, con la partecipazione di Eurojust ed Europol, e il successivo scambio di dati grezzi e risultati di analisi tra tali autorità e l’agenzia Europol.

Domande risarcitorie e censure dedotte

Il ricorrente chiedeva la condanna di Eurojust ed Europol al pagamento di 50.000 EUR per danno non patrimoniale, deducendo, in sintesi:

  • violazione del diritto a un equo processo e del principio di parità delle armi;
  • trattamento illegale e sproporzionato dei dati personali;
  • assenza di possibilità di contestare l’ammissibilità delle prove penali o mancanza di garanzie;
  • insufficienza delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati.

Le censure erano fondate, tra l’altro, sulla Carta dei diritti fondamentali, sul diritto derivato in materia di cooperazione penale e protezione dei dati, nonché su CEDU, Patto internazionale sui diritti civili e politici e Convenzione di Budapest.

Questioni preliminari: regolarizzazione degli allegati e requisiti dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura

Il Tribunale ha richiamato le ripetute richieste di regolarizzazione del fascicolo: il prospetto degli allegati non rispettava le prescrizioni della Practice Rules e vari rinvii erano imprecisi o riferiti soltanto alla prima pagina degli allegati, senza indicazione della pagina pertinente. Altri rinvii erano addirittura errati o incomprensibili, e diversi documenti richiamati non erano prodotti o non erano accompagnati dai necessari riferimenti ai paragrafi rilevanti.

In applicazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il Tribunale ha ribadito che:

  • i fatti e i motivi di diritto essenziali devono risultare dall’atto introduttivo;
  • gli allegati non possono supplire alla carenza della motivazione;
  • non spetta al Tribunale ricostruire l’argomentazione cercando autonomamente negli allegati gli elementi di prova.

Difetto di giurisdizione del Tribunale

Il Tribunale ha chiarito che la responsabilità dell’Unione ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE può essere fatta valere solo se il comportamento illecito è effettivamente imputabile a un’istituzione, organo o organismo dell’Unione e non a un’autorità nazionale.

Ha quindi escluso la propria giurisdizione per una parte delle doglianze, in particolare:

  • per la parte del primo motivo relativa a presunte violazioni del diritto a un equo processo davanti ai giudici italiani, poiché si trattava in sostanza di contestazioni rivolte alle regole probatorie applicate dai giudici nazionali;
  • per il terzo motivo, che riguardava la pretesa impossibilità di verificare l’ammissibilità delle prove nei procedimenti penali italiani;
  • per le censure concernenti l’intercettazione dei dati da parte delle autorità di polizia francesi e olandesi, poiché l’articolo 276 TFUE preclude il controllo, da parte del giudice dell’Unione, sulla validità e proporzionalità delle operazioni svolte dalle autorità di polizia o di altri servizi di contrasto degli Stati membri.

Il Tribunale ha precisato che neppure il regime di responsabilità solidale previsto dal regolamento Europol può estendersi a danni derivanti da operazioni di polizia nazionali.

Inammissibilità parziale delle censure contro Eurojust ed Europol

Quanto a Eurojust, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse sufficientemente identificato, per gran parte delle sue doglianze, il comportamento illecito imputato all’agenzia. Ha però considerato identificata la sola trasmissione del novembre 2021, con cui Eurojust aveva messo a disposizione delle autorità italiane dati ricevuti in precedenza dalle autorità francesi.

Quanto a Europol, le censure relative al trattamento illecito dei dati sono state dichiarate manifestamente irricevibili perché il ricorrente non aveva identificato un trattamento che lo riguardasse personalmente, pur facendo riferimento in termini generali all’operazione Sky ECC.

Esame nel merito delle censure ammissibili contro Eurojust

Sul profilo dell’equo processo e dell’accesso ai dati, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva provato di aver effettivamente richiesto a Eurojust l’accesso ai dati personali né che l’agenzia avesse rifiutato di far comparire ex membri del suo personale in un processo che lo riguardasse. Anche il richiamo a un presunto disinteresse dell’agenzia è stato ritenuto non dimostrato.

Quanto alla trasmissione del novembre 2021, il Tribunale ha escluso che si trattasse di trattamento illecito o sproporzionato:

  • la responsabilità per l’esattezza dei dati operazionali incombeva allo Stato membro che li aveva forniti, se non alterati da Eurojust;
  • il trattamento era connesso ai compiti di Eurojust e necessario alla loro esecuzione;
  • i dati non risultavano utilizzati per finalità diverse;
  • la trasmissione avveniva su richiesta delle autorità francesi e in esecuzione di un ordine europeo di indagine emesso dalle autorità italiane.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto che il sistema di trasmissione, realizzato tramite link a sito protetto da password, fosse sufficientemente sicuro e proporzionato, e che Eurojust non avesse scaricato, copiato o memorizzato i dati nei propri sistemi.

Esame nel merito delle censure contro Europol

Per Europol, il Tribunale ha respinto le doglianze relative alla mancata comparizione di ex membri del personale e alle presunte omissioni rispetto alle richieste di accesso ai dati, osservando che il ricorrente non aveva dimostrato né l’effettiva esistenza delle richieste né l’assenza di risposta pertinente, né aveva spiegato in che modo i dinieghi violassero l’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento 2016/794.

Ha poi respinto le censure sulla sicurezza del trattamento, ritenendole prive di prova, e ha escluso che le norme del regolamento 2018/1725 fossero applicabili a Europol per il periodo e per i fatti dedotti, prima della modifica introdotta dal regolamento 2022/991.

Decisione e principio finale

Poiché il ricorrente non aveva dimostrato alcuna violazione del diritto dell’Unione imputabile a Eurojust o Europol e i presupposti della responsabilità extracontrattuale sono cumulativi, il Tribunale ha respinto l’azione nella sua interezza, in parte per difetto di giurisdizione, in parte per inammissibilità e in parte per manifesta infondatezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, mentre il Regno dei Paesi Bassi ha sopportato le proprie.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unioneprotezione dei dati personalicooperazione di polizia e giudiziaria penaleeurojusteuropol

Testo integrale

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